Art. 3 Registro delle manifestazioni storiche 1. E' istituito il registro delle manifestazioni storiche di interesse locale che si svolgono sul territorio regionale del Veneto, alla cui tenuta provvede la struttura regionale competente in materia di spettacolo. 2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce criteri e modalita' per l'inserimento nel registro dei soggetti aventi titolo.