Art. 3 
 
               Registro delle manifestazioni storiche 
 
    1. E' istituito il  registro  delle  manifestazioni  storiche  di
interesse locale che si svolgono sul territorio regionale del Veneto,
alla cui tenuta provvede la struttura regionale competente in materia
di spettacolo. 
    2. La Giunta regionale,  entro  novanta  giorni  dall'entrata  in
vigore  della  presente  legge,  sentita  la  competente  commissione
consiliare, definisce  criteri  e  modalita'  per  l'inserimento  nel
registro dei soggetti aventi titolo.