Art. 5 
 
                           Norma di rinvio 
 
    1. Alle attivita'  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande
effettuate in  occasione  di  manifestazioni  storiche  di  interesse
locale, si applica la disciplina di autorizzazioni temporanee di  cui
all'art.  11  della  legge  regionale  21  settembre  2007,   n.   29
«Disciplina  dell'esercizio  dell'attivita'  di  somministrazione  di
alimenti e bevande».