Art. 5 Norma di rinvio 1. Alle attivita' di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in occasione di manifestazioni storiche di interesse locale, si applica la disciplina di autorizzazioni temporanee di cui all'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 «Disciplina dell'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande».