Art. 3 
 
Disposizioni  in  materia  di  vendita   diretta   da   parte   degli
                        imprenditori agricoli 
 
    1. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati  al  dettaglio
in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilita'  di  posteggi  nei
mercati gia' attivi ai sensi della legge regionale 23 dicembre  1999,
n. 135 (norme e modalita' di esercizio del commercio al dettaglio  su
aree pubbliche nel territorio  della  Regione  Abruzzo  a  norma  del
titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 11) riservano agli
imprenditori  agricoli  esercenti  la  vendita  diretta  di  prodotti
agricoli, ai sensi dell'art. 4  del  decreto  legislativo  18  maggio
2001, n. 228 (orientamento e modernizzazione del settore  agricolo  a
norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) almeno il 15%  del
totale dei posteggi. 
    2. Al  fine  di  favorire  l'acquisto  dei  prodotti  agricoli  a
«chilometri  zero»  e  di  assicurare  un'adeguata  informazione   ai
consumatori sulle  specificita'  degli  stessi  prodotti,  i  comuni,
nell'ambito del  proprio  territorio  e  del  proprio  piano  per  il
commercio, destinano aree  per  la  realizzazione  di  mercati  degli
agricoltori, riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga
alla legge regionale n. 135/1999.