Art. 3 Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli 1. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilita' di posteggi nei mercati gia' attivi ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135 (norme e modalita' di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 11) riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) almeno il 15% del totale dei posteggi. 2. Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli a «chilometri zero» e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sulle specificita' degli stessi prodotti, i comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di mercati degli agricoltori, riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla legge regionale n. 135/1999.