Art. 4 Promozione dell'utilizzo dei prodotti agricoli ed agroalimentari a «chilometri zero» 1. Alle imprese esercenti attivita' di ristorazione, ospitalita' e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli ed agroalimentari effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino per almeno il 30%, in termini di valore, di prodotti agricoli ed agroalimentari a «chilometri zero», viene assegnato, al fine di pubblicizzare l'attivita', un apposito logo da collocare all'esterno dell'esercizio e utilizzabile nell'attivita' promozionale. 2. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l'indicazione dell'origine, natura, qualita' e quantita' dei prodotti acquistati. 3. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell'ambito delle attivita' promozionali della Regione Abruzzo. 4. La giunta regionale definisce le caratteristiche e le modalita' di utilizzo del logo e, nell'ambito della promozione delle produzioni del settore primario di cui alla legge regionale 10 settembre 1993, n. 58 (disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e deleghe delle relative funzioni amministrative), le specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari a «chilometri zero».