Art. 4 
 
Promozione dell'utilizzo dei prodotti agricoli  ed  agroalimentari  a
                          «chilometri zero» 
 
    1. Alle imprese esercenti attivita' di ristorazione,  ospitalita'
e  vendita  al  pubblico  operanti  nel  territorio  regionale   che,
nell'ambito degli acquisti di  prodotti  agricoli  ed  agroalimentari
effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionino per almeno il 30%,
in termini di  valore,  di  prodotti  agricoli  ed  agroalimentari  a
«chilometri  zero»,  viene  assegnato,  al  fine   di   pubblicizzare
l'attivita', un apposito logo da collocare all'esterno dell'esercizio
e utilizzabile nell'attivita' promozionale. 
    2. L'approvvigionamento dei prodotti di cui  al  comma  1,  nella
percentuale ivi indicata, deve essere documentato  nelle  fatture  di
acquisto che devono  riportare  l'indicazione  dell'origine,  natura,
qualita' e quantita' dei prodotti acquistati. 
    3. Le imprese di cui al comma 1  sono  inserite  in  un  apposito
circuito regionale veicolato nell'ambito delle attivita' promozionali
della Regione Abruzzo. 
    4.  La  giunta  regionale  definisce  le  caratteristiche  e   le
modalita' di utilizzo del logo e, nell'ambito della promozione  delle
produzioni del settore  primario  di  cui  alla  legge  regionale  10
settembre 1993, n. 58 (disciplina delle mostre, fiere ed  esposizioni
e deleghe delle  relative  funzioni  amministrative),  le  specifiche
iniziative   di   valorizzazione   delle   produzioni   agricole   ed
agroalimentari a «chilometri zero».