Art. 5 Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli ed agroalimentari a «chilometri zero» 1. Nelle strutture di vendita di cui alla legge regionale 10 settembre 1993, n. 58 a esclusione degli esercizi di vicinato, ove vengano messi in vendita prodotti agricoli ed agroalimentari a «chilometri zero», sono previsti appositi ed esclusivi spazi ad essi destinati. 2. Le strutture di vendita gia' esistenti all'entrata in vigore della presente legge, si adeguano all'obbligo di destinare appositi ed esclusivi spazi per la messa in vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari a «chilometri zero» entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.