Art. 5 
 
Disposizioni  in  materia  di  commercio  dei  prodotti  agricoli  ed
                 agroalimentari a «chilometri zero» 
 
    1. Nelle strutture di vendita di  cui  alla  legge  regionale  10
settembre 1993, n. 58 a esclusione degli esercizi  di  vicinato,  ove
vengano messi  in  vendita  prodotti  agricoli  ed  agroalimentari  a
«chilometri zero», sono previsti appositi ed esclusivi spazi ad  essi
destinati. 
    2. Le strutture di vendita gia' esistenti all'entrata  in  vigore
della presente legge, si adeguano all'obbligo di  destinare  appositi
ed esclusivi spazi per la messa in vendita di  prodotti  agricoli  ed
agroalimentari a «chilometri zero» entro  due  anni  dall'entrata  in
vigore della presente legge.