Art. 4 Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2006, n. 39 (Nuove norme per l'Istituto regionale per la floricoltura). 1. La lettera e) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 1° dicembre 2006, n. 39 (Nuove norme per l'Istituto regionale per la floricoltura), e' sostituita dalla seguente: «e) eleggere, nel proprio seno, quattro membri del Comitato direttivo di cui all'art. 5 e il vicepresidente dell'IRF ai sensi dell'art. 6;». 2. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 39/2006, e' sostituito dal seguente: «1. Il Comitato direttivo e' l'organo di governo dell'IRF ed e' composto dal Presidente, nominato ai sensi dell'art. 6, e da altri quattro membri eletti dall'Assemblea nel suo seno, di cui: a) uno scelto tra i rappresentanti della Regione; b) uno scelto tra i rappresentanti degli altri enti pubblici; c) uno scelto tra i rappresentanti delle cooperative e delle associazioni partecipanti di cui all'art. 2; d) uno scelto tra i rappresentanti delle organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli.». 3. Alla fine del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2006, sono aggiunte le parole: «tra i membri del Comitato direttivo.».