Art. 4 
 
Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2006, n. 39  (Nuove  norme
           per l'Istituto regionale per la floricoltura). 
 
    1. La lettera e) del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 1°
dicembre 2006, n. 39 (Nuove norme per  l'Istituto  regionale  per  la
floricoltura),  e'  sostituita  dalla  seguente:  «e)  eleggere,  nel
proprio seno, quattro membri del Comitato direttivo di cui all'art. 5
e il vicepresidente dell'IRF ai sensi dell'art. 6;». 
    2. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale  n.  39/2006,  e'
sostituito dal seguente: 
      «1. Il Comitato direttivo e' l'organo di governo dell'IRF ed e'
composto dal Presidente, nominato ai sensi dell'art. 6,  e  da  altri
quattro membri eletti dall'Assemblea nel suo seno, di cui: 
    a) uno scelto tra i rappresentanti della Regione; 
    b) uno scelto tra i rappresentanti degli altri enti pubblici; 
    c) uno scelto tra i  rappresentanti  delle  cooperative  e  delle
associazioni partecipanti di cui all'art. 2; 
    d)  uno  scelto  tra  i   rappresentanti   delle   organizzazioni
professionali degli imprenditori agricoli.». 
    3. Alla fine del comma 2 dell'art. 6  della  legge  regionale  n.
39/2006,  sono  aggiunte  le  parole:  «tra  i  membri  del  Comitato
direttivo.».