Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
    1. La Regione, con la presente legge, nel  rispetto  delle  norme
comunitarie  e  nazionali  vigenti  e  secondo  quanto  disposto  dal
programma d'azione per le zone  vulnerabili  ai  nitrati  di  origine
agricola, approvato con delibera di giunta regionale del 23  febbraio
2007, n. 209, disciplina l'utilizzazione agronomica  degli  effluenti
di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di  cui
all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo  3
aprile 2006, n.  152  (norme  in  materia  ambientale)  e  successive
modifiche  intervenute,  e  dalle  piccole   aziende   agroalimentari
individuate con il decreto del Ministero delle politiche  agricole  e
forestali 7 aprile 2006. 
    2. Nell'ambito delle misure obbligatorie presenti  nel  programma
d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine  agricola,  ai
fini di una idonea  prevenzione  da  tali  inquinanti,  il  piano  di
concimazione aziendale, elaborato secondo le norme tecniche  vigenti,
e' redatto prima dell'avvio del ciclo colturale dai competenti uffici
regionali ovvero da un tecnico abilitato in materia agraria  iscritto
all'ordine o al collegio professionale. 
    3. I fornitori di  presidi  fitosanitari  e  fertilizzanti  hanno
l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico dei fertilizzanti
su cui annotano le cessioni di nitrati di sintesi. 
    4. Le aziende che ricadono nelle zone vulnerabili ai  nitrati  di
origine agricola, per  l'acquisto  dei  nitrati  di  sintesi  ad  uso
agricolo, devono esibire il piano di concimazione aziendale di cui al
comma 2.