Art. 2 Oggetto 1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti e secondo quanto disposto dal programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, approvato con delibera di giunta regionale del 23 febbraio 2007, n. 209, disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) e successive modifiche intervenute, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate con il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. 2. Nell'ambito delle misure obbligatorie presenti nel programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, ai fini di una idonea prevenzione da tali inquinanti, il piano di concimazione aziendale, elaborato secondo le norme tecniche vigenti, e' redatto prima dell'avvio del ciclo colturale dai competenti uffici regionali ovvero da un tecnico abilitato in materia agraria iscritto all'ordine o al collegio professionale. 3. I fornitori di presidi fitosanitari e fertilizzanti hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico dei fertilizzanti su cui annotano le cessioni di nitrati di sintesi. 4. Le aziende che ricadono nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, per l'acquisto dei nitrati di sintesi ad uso agricolo, devono esibire il piano di concimazione aziendale di cui al comma 2.