Art. 3 Disposizioni regionali 1. E' disposto, relativamente all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 2, comma 1, il divieto di spandere i liquami zootecnici: a) dal 1° dicembre fino al termine del mese di febbraio di ogni anno, salvo deroghe concesse con appositi atti amministrativi; b) entro dieci metri dalle strade ed entro cento metri dalle unita' abitative a meno che i liquami, al fine di evitare le emissioni sgradevoli, non siano interrati contestualmente allo spandimento; c) su terreni con pendenza media superiore al dieci per cento, salvo che tali terreni presentino adeguate sistemazioni idraulico agrarie volte ad evitare il ruscellamento. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approva, con apposita delibera, la disciplina e la modulistica relativa alla comunicazione, al trasporto e alla registrazione degli spandimenti degli effluenti e delle acque reflue di cui all'art. 2, comma 1. 3. E' confermato quanto disposto dal programma d'azione della Campania per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, redatto in conformita' all'allegato 7/A-IV della parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 e al titolo V del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. 4. Le aziende agricole ubicate in zone vulnerabili di eventuale nuova designazione provvedono all'adeguamento delle proprie strutture entro e non oltre due anni dalle suddette designazioni.