Art. 3 
 
                       Disposizioni regionali 
 
    1. E' disposto, relativamente all'utilizzazione agronomica  degli
effluenti di allevamento di cui all'art. 2, comma 1,  il  divieto  di
spandere i liquami zootecnici: 
      a) dal 1° dicembre fino al termine del mese di febbraio di ogni
anno, salvo deroghe concesse con appositi atti amministrativi; 
      b) entro dieci metri dalle strade ed entro  cento  metri  dalle
unita' abitative a  meno  che  i  liquami,  al  fine  di  evitare  le
emissioni  sgradevoli,  non  siano  interrati  contestualmente   allo
spandimento; 
      c) su terreni con pendenza media superiore al dieci per  cento,
salvo che tali terreni  presentino  adeguate  sistemazioni  idraulico
agrarie volte ad evitare il ruscellamento. 
    2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, la giunta regionale approva, con  apposita  delibera,
la disciplina  e  la  modulistica  relativa  alla  comunicazione,  al
trasporto e alla registrazione degli spandimenti  degli  effluenti  e
delle acque reflue di cui all'art. 2, comma 1. 
    3. E' confermato quanto disposto  dal  programma  d'azione  della
Campania per le zone vulnerabili  ai  nitrati  di  origine  agricola,
redatto in conformita' all'allegato  7/A-IV  della  parte  terza  del
decreto legislativo n.  152/2006  e  al  titolo  V  del  decreto  del
Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. 
    4. Le aziende agricole ubicate in zone vulnerabili  di  eventuale
nuova designazione provvedono all'adeguamento delle proprie strutture
entro e non oltre due anni dalle suddette designazioni.