Art. 5 
 
                        Competenze dei comuni 
 
    1. Sono di competenza dei comuni: 
      a) le  funzioni  ed  i  compiti  amministrativi  relativi  alla
comunicazione dell'attivita' di spandimento; 
      b) l'imposizione di prescrizioni; 
      c) l'emanazione dei provvedimenti di divieto o  di  sospensione
dell'attivita' di spandimento; 
      d) i controlli; 
      e) la sorveglianza nel proprio territorio  delle  attivita'  di
utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle  acque
reflue e del programma d'azione; 
      f)  la  trasmissione  alla  Regione  delle   risultanze   delle
attivita' di controllo e sorveglianza.