Art. 5 Competenze dei comuni 1. Sono di competenza dei comuni: a) le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla comunicazione dell'attivita' di spandimento; b) l'imposizione di prescrizioni; c) l'emanazione dei provvedimenti di divieto o di sospensione dell'attivita' di spandimento; d) i controlli; e) la sorveglianza nel proprio territorio delle attivita' di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del programma d'azione; f) la trasmissione alla Regione delle risultanze delle attivita' di controllo e sorveglianza.