Art. 6 
 
                              Sanzioni 
 
    1. Fatto salvo' quanto previsto  dall'art.  137,  comma  14,  del
decreto  legislativo  n.  152/2006,  a  chiunque  contravviene   alle
disposizioni regolamentari dettate dalla presente  legge  si  applica
una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad  un  massimo
di euro 10.000,00. Le sanzioni sono applicate dal comune.