Art. 6 Sanzioni 1. Fatto salvo' quanto previsto dall'art. 137, comma 14, del decreto legislativo n. 152/2006, a chiunque contravviene alle disposizioni regolamentari dettate dalla presente legge si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00. Le sanzioni sono applicate dal comune.