Art. 3 Esenzione dal contributo di bonifica per l'anno 2010 a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2010 1. Gli immobili, come individuati al comma 6-bis dell'art. 41 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 cosi' come introdotto dalla presente legge, interessati dagli eventi alluvionali del novembre 2010, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica per lo scolo delle acque per l'anno 2010. 2. Ai fini del comma 1, i comuni interessati dagli eventi alluvionali provvedono ad individuare la perimetrazione delle aree dei rispettivi territori interessati dagli eventi alluvionali del novembre 2010 ed a comunicare, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge le relative risultanze alla Giunta regionale.