Art. 3 
 
        Esenzione dal contributo di bonifica per l'anno 2010 
        a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2010 
 
    1. Gli immobili, come individuati al  comma  6-bis  dell'art.  41
della legge regionale 8 maggio 2009,  n.  12  cosi'  come  introdotto
dalla  presente  legge,  interessati  dagli  eventi  alluvionali  del
novembre 2010, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica
per lo scolo delle acque per l'anno 2010. 
    2. Ai fini  del  comma  1,  i  comuni  interessati  dagli  eventi
alluvionali provvedono ad individuare la  perimetrazione  delle  aree
dei rispettivi territori interessati  dagli  eventi  alluvionali  del
novembre 2010 ed a comunicare, entro trenta giorni dalla  entrata  in
vigore della  presente  legge  le  relative  risultanze  alla  Giunta
regionale.