Art. 2 Modificazioni del Capo V del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., relativo alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 1. Il Capo V del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., e' sostituito dal seguente: «Capo V - Applicazione del Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di autorizzazione integrata ambientale. - Art. 15 (Autorizzazione integrata ambientale). - 1. L'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal titolo III - bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di competenza della Provincia autonoma di Trento, e' rilasciata dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in osservanza di quanto stabilito dal citato decreto legislativo e dal presente capo. 2. I rinvii alla normativa statale contenuti nel decreto legislativo n. 152 del 2006 si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni provinciali vigenti nelle materie considerate dal citato decreto legislativo. 3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15-bis, comma 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente provvede in conformita' agli articoli 16 e seguenti della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, invitando alla conferenza di servizi le strutture e le amministrazioni competenti in materia ambientale. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la procedura stabilita dall'articolo 29-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006. 4. In relazione alla complessita' del procedimento di autorizzazione integrata ambientale e alla molteplicita' delle materie da essa considerate, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente puo', in presenza di motivate esigenze istruttorie, richiedere, anche piu' volte, al proponente informazioni e integrazioni alla domanda presentata, con gli effetti di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, della legge provinciale n. 23 del 1992. 5. Fatte salve le competenze dello Stato, la Provincia e i comuni esercitano le funzioni regolate dal titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di autorizzazione integrata ambientale secondo quanto stabilito dal medesimo decreto legislativo e dal presente capo. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ivi comprese l'irrogazione delle sanzioni amministrative, che sono introitate al bilancio della Provincia, e l'emanazione dei provvedimenti ripristinatori di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006. 6. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano inoltre le disposizioni dell'articolo 13, commi 2, 3 e 6, del presente regolamento. 7. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 29-sexies, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, restano ferme le attribuzioni riservate alle strutture e agli organi provinciali competenti dall'articolo-7 bis della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile), afferenti autorizzazioni, approvazioni, controlli e provvedimenti ripristinatori ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti. Art. 15-bis (Coordinamento con le procedure di valutazione dell'impatto ambientale). - 1. Qualora i progetti di nuovo impianto o di modifica degli impianti esistenti, ricadenti nell'ambito di applicazione del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, siano sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale o, rispettivamente, alla procedura di verifica secondo quanto previsto dalle norme provinciali in vigore, si applicano le disposizioni di coordinamento procedurale previste dal presente articolo. 2. Il soggetto interessato presenta la domanda di autorizzazione integrata ambientale, relativa ai progetti di un nuovo impianto o di modifica sostanziale di un impianto esistente, unitamente alla domanda di attivazione del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Nel caso di progetto esecutivo, il termine per la conclusione dell'istruttoria di cui all'articolo 5, comma 5, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e' fissato in duecento giorni. Nel caso di progetto di massima, il predetto termine e' ridotto a centoquaranta giorni. 3. Ove sia attivata la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, le disposizioni stabilite dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e del relativo regolamento di esecuzione, afferenti la pubblicita' e la partecipazione del pubblico, tengono luogo della corrispondente disciplina stabilita dall'art. 29-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006. Non trovano applicazione le disposizioni relative alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dall'articolo 15, comma 3, del presente regolamento. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria inerente la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, trova inoltre applicazione il comma 4 dell'articolo 15. 4. Nel caso di progetto esecutivo, il parere afferente l'autorizzazione integrata ambientale e' reso, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 4, della legge provinciale n. 28 del 1988, dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in tempo utile per la conclusione della fase istruttoria secondo quanto previsto dal comma 2. 5. Ove la valutazione di impatto ambientale abbia ad oggetto un progetto di massima, l'autorizzazione integrata ambientale e' rilasciata dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente entro settantacinque giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta provinciale ovvero della deliberazione del Comitato provinciale per l'ambiente, nel caso di opere pubbliche, recante la pronuncia di compatibilita' ambientale, in coerenza con le prescrizioni e le indicazioni contenute nella medesima deliberazione, fatto salvo quanto diversamente previsto dal comma 6. 6. Qualora la pronuncia di compatibilita' ambientale relativa ad un progetto di massima stabilisca di sottoporre alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale anche il progetto esecutivo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale si osservano le disposizioni stabilite dal presente articolo con riguardo ai progetti esecutivi. 7. La modifica degli impianti esistenti, contemplati dal titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e' subordinata al preventivo svolgimento della procedura di verifica prevista dalla normativa provinciale in materia di valutazione dell'impatto ambientale, ove non ricorrano le condizioni per l'esclusione della medesima. La determinazione conclusiva della procedura di verifica stabilisce - sulla base del parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente - se ricorrono i presupposti per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni, prescindendo dalla valutazione dell'impatto ambientale, ovvero accerta se le modifiche progettate si configurino come sostanziali ai sensi degli articoli 5, comma 1, lettera l-bis), e 29-nonies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che soggiacciono alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale secondo quanto previsto dal presente articolo.». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 15 dicembre 2010 DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2011, registro n. 1, foglio n. 2