Art. 2 
Modificazioni del Capo V del decreto del Presidente  della  Provincia
  13 maggio 2002,  n.  9-99/Leg.,  relativo  alla  prevenzione  e  la
  riduzione integrate dell'inquinamento. 
    1. Il Capo V del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio
2002, n. 9-99/Leg., e' sostituito dal seguente: 
    «Capo V - Applicazione del Titolo III-bis della parte seconda del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.   152,   in   materia   di
autorizzazione  integrata  ambientale.  -  Art.  15   (Autorizzazione
integrata ambientale). -  1.  L'autorizzazione  integrata  ambientale
disciplinata dal titolo III - bis della  parte  seconda  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  di  competenza  della  Provincia
autonoma di Trento, e' rilasciata  dall'Agenzia  provinciale  per  la
protezione dell'ambiente in osservanza di quanto stabilito dal citato
decreto legislativo e dal presente capo. 
    2.  I  rinvii  alla  normativa  statale  contenuti  nel   decreto
legislativo  n.  152  del   2006   si   intendono   effettuati   alle
corrispondenti  disposizioni  provinciali   vigenti   nelle   materie
considerate dal citato decreto legislativo. 
    3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15-bis, comma 3, ai
fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale  l'Agenzia
provinciale per la protezione dell'ambiente provvede  in  conformita'
agli articoli 16 e seguenti della legge provinciale 30 novembre 1992,
n. 23, invitando  alla  conferenza  di  servizi  le  strutture  e  le
amministrazioni competenti in  materia  ambientale.  Per  quanto  non
previsto dal presente articolo, si  applica  la  procedura  stabilita
dall'articolo 29-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
    4.  In  relazione   alla   complessita'   del   procedimento   di
autorizzazione  integrata  ambientale  e  alla  molteplicita'   delle
materie da essa considerate, l'Agenzia provinciale per la  protezione
dell'ambiente puo', in presenza  di  motivate  esigenze  istruttorie,
richiedere,  anche  piu'  volte,   al   proponente   informazioni   e
integrazioni  alla  domanda  presentata,  con  gli  effetti  di   cui
all'articolo 3, commi 5 e 6, della legge provinciale n. 23 del 1992. 
    5. Fatte salve le competenze dello Stato, la Provincia e i comuni
esercitano le  funzioni  regolate  dal  titolo  III-bis  della  parte
seconda del decreto  legislativo  n.  152  del  2006  in  materia  di
autorizzazione integrata  ambientale  secondo  quanto  stabilito  dal
medesimo  decreto  legislativo  e  dal  presente  capo.  Le  funzioni
spettanti alla Provincia sono esercitate dall'Agenzia provinciale per
la  protezione  dell'ambiente,  ivi  comprese   l'irrogazione   delle
sanzioni  amministrative,  che  sono  introitate  al  bilancio  della
Provincia, e l'emanazione dei  provvedimenti  ripristinatori  di  cui
all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo n.  152  del
2006. 
    6.  Ai  fini  dell'irrogazione  delle   sanzioni   amministrative
previste dall'articolo 29-quattuordecies del decreto  legislativo  n.
152 del 2006 si applicano inoltre le disposizioni  dell'articolo  13,
commi 2, 3 e 6, del presente regolamento. 
    7. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 29-sexies, comma
8, del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  restano  ferme  le
attribuzioni riservate  alle  strutture  e  agli  organi  provinciali
competenti dall'articolo-7 bis della  legge  provinciale  10  gennaio
1992, n.  2  (Organizzazione  degli  interventi  della  Provincia  in
materia   di   protezione    civile),    afferenti    autorizzazioni,
approvazioni, controlli e provvedimenti ripristinatori ai fini  della
sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti. 
    Art.  15-bis  (Coordinamento  con  le  procedure  di  valutazione
dell'impatto ambientale). - 1. Qualora i progetti di nuovo impianto o
di  modifica  degli  impianti  esistenti,  ricadenti  nell'ambito  di
applicazione del titolo  III-bis  della  parte  seconda  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, siano sottoposti alla procedura di
valutazione  dell'impatto   ambientale   o,   rispettivamente,   alla
procedura di verifica secondo quanto previsto dalle norme provinciali
in vigore, si applicano le disposizioni di coordinamento  procedurale
previste dal presente articolo. 
    2. Il soggetto interessato presenta la domanda di  autorizzazione
integrata ambientale, relativa ai progetti di un nuovo impianto o  di
modifica  sostanziale  di  un  impianto  esistente,  unitamente  alla
domanda di attivazione del procedimento di  valutazione  dell'impatto
ambientale. Nel  caso  di  progetto  esecutivo,  il  termine  per  la
conclusione dell'istruttoria di cui all'articolo 5,  comma  5,  della
legge provinciale 29 agosto  1988,  n.  28  e'  fissato  in  duecento
giorni. Nel caso di progetto  di  massima,  il  predetto  termine  e'
ridotto a centoquaranta giorni. 
    3. Ove sia attivata  la  procedura  di  valutazione  dell'impatto
ambientale, le disposizioni stabilite dalla legge provinciale  n.  28
del 1988 e del  relativo  regolamento  di  esecuzione,  afferenti  la
pubblicita' e la partecipazione del  pubblico,  tengono  luogo  della
corrispondente disciplina stabilita dall'art. 29-quater  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. Non trovano applicazione le disposizioni
relative alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 29-quater,
comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dall'articolo  15,
comma  3,  del  presente  regolamento.  Ai  fini  dello   svolgimento
dell'istruttoria inerente la procedura  di  valutazione  dell'impatto
ambientale, trova inoltre applicazione il comma 4 dell'articolo 15. 
    4.  Nel  caso  di  progetto  esecutivo,   il   parere   afferente
l'autorizzazione integrata ambientale e' reso, ai sensi dell'articolo
10, commi 1 e 4, della legge provinciale n. 28 del 1988, dall'Agenzia
provinciale per la protezione dell'ambiente in  tempo  utile  per  la
conclusione della fase istruttoria secondo quanto previsto dal  comma
2. 
    5. Ove la valutazione di impatto ambientale abbia ad  oggetto  un
progetto  di  massima,  l'autorizzazione  integrata   ambientale   e'
rilasciata dall'Agenzia provinciale per la  protezione  dell'ambiente
entro settantacinque giorni dall'adozione della  deliberazione  della
Giunta  provinciale   ovvero   della   deliberazione   del   Comitato
provinciale per l'ambiente, nel caso di opere pubbliche,  recante  la
pronuncia  di  compatibilita'  ambientale,   in   coerenza   con   le
prescrizioni e le indicazioni contenute nella medesima deliberazione,
fatto salvo quanto diversamente previsto dal comma 6. 
    6. Qualora la pronuncia di compatibilita' ambientale relativa  ad
un progetto di massima stabilisca di  sottoporre  alla  procedura  di
valutazione dell'impatto ambientale anche il progetto  esecutivo,  ai
fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  integrata   ambientale   si
osservano  le  disposizioni  stabilite  dal  presente  articolo   con
riguardo ai progetti esecutivi. 
    7. La modifica degli impianti esistenti, contemplati  dal  titolo
III-bis della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del  2006,
e' subordinata al preventivo svolgimento della procedura di  verifica
prevista  dalla  normativa  provinciale  in  materia  di  valutazione
dell'impatto  ambientale,  ove  non  ricorrano  le   condizioni   per
l'esclusione  della  medesima.  La  determinazione  conclusiva  della
procedura di verifica stabilisce - sulla base del parere dell'Agenzia
provinciale  per  la  protezione  dell'ambiente -  se   ricorrono   i
presupposti   per   l'aggiornamento   dell'autorizzazione   integrata
ambientale  o   delle   relative   condizioni,   prescindendo   dalla
valutazione dell'impatto ambientale, ovvero accerta se  le  modifiche
progettate si configurino come sostanziali ai sensi degli articoli 5,
comma  1,  lettera  l-bis),  e  29-nonies,  comma  2,   del   decreto
legislativo n. 152 del  2006,  che  soggiacciono  alla  procedura  di
valutazione  dell'impatto  ambientale  secondo  quanto  previsto  dal
presente articolo.». 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
      Trento, 15 dicembre 2010 
 
                               DELLAI 
 

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2011,  registro  n.  1,
foglio n. 2