Art. 14 
 
Inserimento dell'articolo 32-bis nel  Decreto  del  Presidente  della
               Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg 
 
    1. Dopo l'articolo 32 del Decreto del Presidente della  Provincia
n. 3-83/Leg del 2007 e' inserito il seguente: «Art. 32-bis (Direzione
dei corsi). - 1. Al fine di  sovrintendere  ai  corsi  di  formazione
previsti da questo regolamento, i  Collegi  provinciali  nominano  un
direttore dei corsi con il compito  di  definire  l'organizzazione  e
l'orario delle lezioni e di coordinare il corpo docente. 
    2. La nomina e' comunicata alla struttura provinciale  competente
in materia di turismo. 
    3. Il direttore dei corsi dispone  in  ordine  alla  sospensione,
all'annullamento,    alla    proroga,all'anticipazione    ed     alla
posticipazione del corso, nel caso  risulti  necessario  per  ragioni
organizzative o per cause contingenti; tali decisioni sono comunicate
alla struttura provinciale competente in materia di turismo. 
    4.  L'effettuazione  delle  lezioni,   l'utilizzo   dei   crediti
formativi e le assenze dei candidati sono certificate  dal  direttore
dei corsi.».