Art. 14 Inserimento dell'articolo 32-bis nel Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg 1. Dopo l'articolo 32 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007 e' inserito il seguente: «Art. 32-bis (Direzione dei corsi). - 1. Al fine di sovrintendere ai corsi di formazione previsti da questo regolamento, i Collegi provinciali nominano un direttore dei corsi con il compito di definire l'organizzazione e l'orario delle lezioni e di coordinare il corpo docente. 2. La nomina e' comunicata alla struttura provinciale competente in materia di turismo. 3. Il direttore dei corsi dispone in ordine alla sospensione, all'annullamento, alla proroga,all'anticipazione ed alla posticipazione del corso, nel caso risulti necessario per ragioni organizzative o per cause contingenti; tali decisioni sono comunicate alla struttura provinciale competente in materia di turismo. 4. L'effettuazione delle lezioni, l'utilizzo dei crediti formativi e le assenze dei candidati sono certificate dal direttore dei corsi.».