Art. 17 Disposizioni transitorie 1. Gli articoli 2, comma 4, e 21, comma 5, del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg, come rispettivamente modificati dall'articolo 1, comma 1, lettera b) e dall'articolo 7, comma 1, lettera b), si applicano alle prove attitudinali indette dopo l'entrata in vigore di questo regolamento. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 30 dicembre 2010 DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2011, registro n. 1, foglio n. 1