Art. 17 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Gli articoli 2, comma 4,  e  21,  comma  5,  del  Decreto  del
Presidente della  Provincia  27  febbraio  2007,  n.  3-83/Leg,  come
rispettivamente modificati dall'articolo 1, comma  1,  lettera  b)  e
dall'articolo 7,  comma  1,  lettera  b),  si  applicano  alle  prove
attitudinali indette dopo l'entrata in vigore di questo regolamento. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
      Trento, 30 dicembre 2010 
 
                               DELLAI 
 

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2011,  registro  n.  1,
foglio n. 1