Art. 2 
 
Modificazione  dell'articolo  6  del  Decreto  del  Presidente  della
               Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg 
 
    1. Il comma 2 dell'articolo 6 del Decreto  del  Presidente  della
Provincia n. 3-83/Leg del 2007 e' sostituito dal seguente: «2. Per la
valutazione delle prove, la  sottocommissione  tecnica  considera  le
tecniche di progressione e di assicurazione nelle  varie  specialita'
alpinistiche e sci-alpinistiche, attribuendo a ciascuna voce un  voto
da uno a dieci; per il superamento  della  prova  il  candidato  deve
ottenere un punteggio non inferiore a sei decimi sia  nelle  tecniche
di progressione che di assicurazione di ciascuna specialita'.».