Art. 2 Modificazione dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg 1. Il comma 2 dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007 e' sostituito dal seguente: «2. Per la valutazione delle prove, la sottocommissione tecnica considera le tecniche di progressione e di assicurazione nelle varie specialita' alpinistiche e sci-alpinistiche, attribuendo a ciascuna voce un voto da uno a dieci; per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a sei decimi sia nelle tecniche di progressione che di assicurazione di ciascuna specialita'.».