Art. 7 Modificazioni dell'articolo 21 del Decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg 1. All'articolo 21 del Decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel numero 3) della lettera a) del comma 2 dopo le parole: «storia locale» sono aggiunte le seguenti: «e storia dello sci»; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. E' esonerato dal sostenere l'esame scritto il candidato che ha superato il medesimo esame nei tre anni antecedenti la data di svolgimento della prova attitudinale o risulta in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci in discipline diverse da quella oggetto della prova, di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida o di accompagnatore di territorio.»; c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. L'esame scritto si intende superato se il candidato ottiene un punteggio medio pari o superiore a sei decimi.»; d) al comma 7 le parole: «ventiquattro quarantesimi» sono sostituite dalle seguenti: «sei decimi»; e) nel comma 8 dopo le parole «di accompagnatore di territorio,» sono inserite le seguenti: «di maestro di sci di altra disciplina,».