Art. 7 
 
Modificazioni dell'articolo  21  del  Decreto  del  Presidente  della
               Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg 
 
    1. All'articolo 21 del Decreto del Presidente della Provincia  n.
3-83/Leg del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) nel numero 3) della lettera a) del comma 2 dopo  le  parole:
«storia locale» sono aggiunte le seguenti: «e storia dello sci»; 
      b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. E' esonerato  dal
sostenere l'esame scritto il candidato che ha  superato  il  medesimo
esame nei tre anni antecedenti la data  di  svolgimento  della  prova
attitudinale o risulta in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio
della professione di maestro di sci in discipline diverse  da  quella
oggetto  della  prova,  di  guida  alpina-maestro  di  alpinismo,  di
aspirante guida o di accompagnatore di territorio.»; 
      c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.  L'esame  scritto
si intende superato se il candidato ottiene un punteggio medio pari o
superiore a sei decimi.»; 
      d) al comma  7  le  parole:  «ventiquattro  quarantesimi»  sono
sostituite dalle seguenti: «sei decimi»; 
      e)  nel  comma  8  dopo  le  parole   «di   accompagnatore   di
territorio,» sono inserite le seguenti: «di maestro di sci  di  altra
disciplina,».