Art. 13 Accordi tra Regione e enti locali 1. Il consiglio regionale - Assemblea legislativa, la giunta regionale e gli enti locali, per il tramite delle associazioni regionali degli stessi, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere, in sede di consiglio delle autonomie locali, accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune.