Art. 13 
 
                  Accordi tra Regione e enti locali 
 
    1. Il consiglio regionale  -  Assemblea  legislativa,  la  giunta
regionale e gli  enti  locali,  per  il  tramite  delle  associazioni
regionali  degli  stessi,  in  attuazione  del  principio  di   leale
collaborazione e nel perseguimento  di  obiettivi  di  funzionalita',
economicita'  ed  efficacia   dell'azione   amministrativa,   possono
concludere, in sede di consiglio delle autonomie locali,  accordi  al
fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune.