Art. 15 
 
                        Rimborso delle spese 
 
    1.  Ai  componenti   del   consiglio   delle   autonomie   locali
rappresentativi dei comuni inferiori a 5.000 abitanti di cui all'art.
2, comma 1, lettere c)  e  d),  spetta  per  la  missione  e  per  la
partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio in base
alle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.