Art. 15 Rimborso delle spese 1. Ai componenti del consiglio delle autonomie locali rappresentativi dei comuni inferiori a 5.000 abitanti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), spetta per la missione e per la partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio in base alle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.