Art. 7 Pareri obbligatori 1. Il Presidente del consiglio regionale - Assemblea legislativa, contestualmente all'assegnazione alle commissioni consiliari, comunica al consiglio delle autonomie locali le iniziative sulle quali quest'ultimo e' tenuto ad esprimere parere obbligatorio, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b). 2. Il consiglio delle autonomie locali esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e lo invia al Presidente del consiglio regionale - Assemblea legislativa; decorso tale termine senza che il csi sia espresso, il parere si intende acquisito. 3. Nel caso in cui il parere sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il consiglio regionale - Assemblea legislativa puo' comunque procedere all'approvazione dell'iniziativa a maggioranza assoluta dei propri componenti; tale maggioranza non e' richiesta, pur in presenza del parere negativo o condizionato del consiglio delle autonomie locali, per l'approvazione degli atti di programmazione generale, delle leggi di bilancio e degli altri atti ad esse collegati. 4. Il decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 2 e' sospeso nel periodo di sospensione dei lavori dell'assemblea legislativa e delle commissioni stabilito dall'ufficio di presidenza integrato e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio dello stesso e' differito alla fine di detto periodo. 5. Il regolamento interno del consiglio regionale - Assemblea legislativa disciplina le procedure e le modalita' di valutazione dei pareri obbligatori del consiglio delle autonomie locali da parte delle commissioni e dell'assemblea.