Art. 7 
 
                         Pareri obbligatori 
 
    1. Il Presidente del consiglio regionale - Assemblea legislativa,
contestualmente   all'assegnazione   alle   commissioni   consiliari,
comunica al consiglio delle  autonomie  locali  le  iniziative  sulle
quali quest'ultimo e' tenuto ad  esprimere  parere  obbligatorio,  ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b). 
    2.  Il  consiglio  delle  autonomie  locali  esprime  il   parere
obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della  comunicazione
di cui al comma 1 e lo invia al Presidente del consiglio regionale  -
Assemblea legislativa; decorso tale termine  senza  che  il  csi  sia
espresso, il parere si intende acquisito. 
    3. Nel  caso  in  cui  il  parere  sia  negativo  o  condizionato
all'accoglimento di specifiche modifiche, il  consiglio  regionale  -
Assemblea  legislativa  puo'  comunque   procedere   all'approvazione
dell'iniziativa a maggioranza assoluta dei  propri  componenti;  tale
maggioranza non e' richiesta, pur in presenza del parere  negativo  o
condizionato del consiglio delle autonomie locali, per l'approvazione
degli atti di programmazione generale,  delle  leggi  di  bilancio  e
degli altri atti ad esse collegati. 
    4. Il decorso del termine di trenta giorni di cui al comma  2  e'
sospeso  nel  periodo  di  sospensione  dei   lavori   dell'assemblea
legislativa e delle commissioni stabilito dall'ufficio di  presidenza
integrato  e  riprende  a  decorrere  dalla  fine  del   periodo   di
sospensione. Ove il  decorso  abbia  inizio  durante  il  periodo  di
sospensione, l'inizio dello stesso e' differito alla  fine  di  detto
periodo. 
    5. Il regolamento interno del  consiglio  regionale  -  Assemblea
legislativa disciplina le procedure e le modalita' di valutazione dei
pareri obbligatori del consiglio  delle  autonomie  locali  da  parte
delle commissioni e dell'assemblea.