Art. 9 Pareri e osservazioni del consiglio delle autonomie locali su progetti della giunta regionale 1. Qualora la giunta regionale richieda il parere del consiglio delle autonomie locali su progetti che devono essere approvati dal consiglio regionale - Assemblea legislativa, ne da' comunicazione al Presidente del consiglio regionale - Assemblea legislativa e il disegno di legge o il provvedimento sono trasmessi dalla giunta con unito il parere o le osservazioni del consiglio delle autonomie locali. 2. Ove un progetto tra quelli previsti all'art. 5, comma 1, lettera b), venga approvato dalla giunta conformemente al parere reso dal consiglio delle autonomie locali, non viene richiesto d'ufficio il parere obbligatorio di cui all'art. 7 e la commissione competente all'esame puo' invitare il consiglio stesso ad illustrare mediante un relatore il parere reso. Inoltre, qualora in corso di esame vengano apportate sostanziali modifiche al testo, puo' essere nuovamente richiesto il parere del consiglio secondo le modalita' previste dal regolamento interno del consiglio regionale - Assemblea legislativa.