Art. 9 
 
Pareri  e  osservazioni  del  consiglio  delle  autonomie  locali  su
                   progetti della giunta regionale 
 
    1. Qualora la giunta regionale richieda il parere  del  consiglio
delle autonomie locali su progetti che devono  essere  approvati  dal
consiglio regionale - Assemblea legislativa, ne da' comunicazione  al
Presidente del consiglio  regionale  -  Assemblea  legislativa  e  il
disegno di legge o il provvedimento sono trasmessi dalla  giunta  con
unito il parere o  le  osservazioni  del  consiglio  delle  autonomie
locali. 
    2. Ove un progetto tra  quelli  previsti  all'art.  5,  comma  1,
lettera b), venga approvato dalla giunta conformemente al parere reso
dal consiglio delle autonomie locali, non viene  richiesto  d'ufficio
il parere obbligatorio di cui all'art. 7 e la commissione  competente
all'esame puo' invitare il consiglio stesso ad illustrare mediante un
relatore il parere reso. Inoltre, qualora in corso di  esame  vengano
apportate sostanziali modifiche  al  testo,  puo'  essere  nuovamente
richiesto il parere del consiglio secondo le modalita'  previste  dal
regolamento interno del consiglio regionale - Assemblea legislativa.