Art. 2 
 
          Integrazioni alla legge regionale n. 23 del 1998 
 
    1. Al titolo II della legge regionale n. 23 del 1998, dopo l'art.
59, e' aggiunto il seguente capo: 
    «Capo IV bis (Prelievi in  deroga  in  applicazione  dell'art.  9
della direttiva n. 2009/147/CE) 
    Art. 59 bis (Disciplina dei prelievi in deroga) - 1.  I  principi
sui  prelievi  in  deroga  di  cui  all'art.  9  della  direttiva  n.
2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  30  novembre
2009, concernente  la  conservazione  degli  uccelli  selvatici  sono
attuati  nella  Regione  in  conformita'  alle  disposizioni  di  cui
all'art. 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali  sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione  europea
e sulle procedure di esecuzione degli  obblighi  comunitari),  ed  in
armonia alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, all'art.  9
e all'art. 19 bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio). 
    2. La Regione adotta le deroghe di cui al comma 1, di durata  non
superiore a un mese, e  sempre  che  non  vi  siano  altre  soluzioni
soddisfacenti, per le seguenti ragioni: 
      a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica; 
      b) nell'interesse della sicurezza aerea; 
      c) per prevenire gravi danni  alle  colture,  al  bestiame,  ai
boschi, alla pesca ed alle acque; 
      d) per la protezione della flora e della fauna; 
      e) ai fini della ricerca, dell'insegnamento, del  ripopolamento
e della reintroduzione, nonche' per  l'allevamento  connesso  a  tali
operazioni; 
      f) per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed  in
modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri  impieghi  misurati
di determinati uccelli in piccole quantita'. 
    3.  L'Assessore  regionale  della  difesa  dell'ambiente,  previa
deliberazione  della  Giunta  regionale,  su  proposta  dello  stesso
Assessore  d'intesa  con  l'Assessore  regionale  dell'agricoltura  e
riforma agro-pastorale e  con  l'Assessore  regionale  dell'igiene  e
sanita'  e   dell'assistenza   sociale,   adotta   le   deroghe   con
provvedimento motivato sulle ragioni che ne impongono l'applicazione,
sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, se
non ancora istituito, un comitato tecnico-scientifico composto da  un
esperto in materia di ambiente  e  fauna  selvatica,  un  esperto  in
materia di coltivazioni agricole, un esperto  in  materia  di  salute
pubblica.  Il   comitato   tecnico-scientifico   e'   istituito   con
deliberazione della  Giunta  regionale,  su  proposta  dell'Assessore
regionale  della  difesa  dell'ambiente,  d'intesa  con   l'Assessore
regionale dell'agricoltura e  riforma  agro-pastorale  e  l'Assessore
regionale dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale. 
    4. Il parere  dell'organo  scientifico  di  cui  al  comma  3,  a
supporto della motivazione sui presupposti, sulla necessita' e  sulle
modalita' di applicazione  della  deroga,  da'  atto  delle  indagini
scientifiche   svolte,   prendendo   in   considerazione   anche   le
segnalazioni, se pervenute, degli uffici  tecnici  degli  Assessorati
della Regione, degli uffici tecnici degli  assessorati  della  difesa
dell'ambiente e dell'agricoltura delle province,  nonche'  del  Corpo
forestale e di vigilanza ambientale. 
    5. L'atto di deroga contiene specificamente l'indicazione: 
      a) delle specie che ne formano oggetto; 
      b) del numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero
periodo, in relazione alla  consistenza  delle  popolazioni  di  ogni
singola specie, per le deroghe motivate ai sensi del comma 1, lettere
e) ed f); 
      c) dei controlli e delle forme di vigilanza cui il prelievo  e'
assoggettato; 
      d) delle condizioni di rischio e delle circostanze di  tempo  e
di luogo di applicazione delle deroghe; 
      e) dei mezzi, degli impianti e  dei  metodi  di  cattura  o  di
abbattimento consentiti nonche'  dei  soggetti  a  cio'  autorizzati,
fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8. 
    6. Le deroghe di cui  alla  presente  legge  non  possono  essere
attivate per le specie per le quali sia  stata  accertata  una  grave
diminuzione  della  consistenza  numerica,  durante  il  periodo   di
nidificazione degli uccelli o  durante  la  fase  di  migrazione  per
ritorno degli stessi al luogo di nidificazione. 
    7. I prelievi venatori in deroga autorizzati in applicazione  del
presente  articolo  sono  effettuati  esclusivamente  da  parte   dei
soggetti individuati nell'atto  di  deroga  o  da  agenti  del  Corpo
forestale regionale. 
    8. I prelievi di cui al comma 7 sono realizzati con le  modalita'
ed i mezzi previsti dagli articoli 40 e 41 della presente legge. 
    9. Il numero di capi prelevati e' annotato  al  termine  di  ogni
giornata  venatoria  sulla  scheda  di  rilevamento  che  i  soggetti
autorizzati a partecipare agli abbattimenti in deroga ritirano presso
il proprio  comune  di  residenza.  Le  schede  di  rilevamento  sono
riconsegnate a cura dei soggetti autorizzati, tramite  il  comune  di
residenza o avvalendosi delle associazioni venatorie, alla  provincia
competente la quale, dopo aver estratto dalle schede acquisite i dati
di prelievo, provvede a trasmetterli all'Assessorato regionale  della
difesa dell'ambiente.».