Art. 10 
 
                      Attivita' di monitoraggio 
 
    1. Ciascuna Zona sociale presenta alla Giunta regionale, entro  e
non oltre i trenta giorni  seguenti  alla  scadenza  del  periodo  di
vigenza di ciascun bando, i seguenti dati: 
      a)  numero  totale,  suddiviso  per  comune  di  residenza  del
richiedente e in base alle tipologie di bisogno di  cui  all'art.  2,
delle domande presentate a seguito dell'avviso; 
      b)  numero  totale,  suddiviso  per  comune  di  residenza  del
richiedente, delle domande ritenute ammissibili; 
      c)  numero  totale,  suddiviso  per  comune  di  residenza  del
richiedente,  delle  domande   che   hanno   avuto   esito   positivo
nell'ottenimento del prestito sociale d'onore; 
      d)  quota  dei  fondi  impiegati,  per   l'abbattimento   degli
interessi, in rapporto alle somme attribuite con la ripartizione  del
fondo, cosi' come previsto all'art. 5,  comma  6,  lettera  c)  della
legge regionale n. 25/2007 e secondo i criteri individuati  dall'art.
3 del presente regolamento; 
      e) tempi medi di durata del procedimento riferito alle  domande
ammissibili, dal momento della presentazione della domanda al momento
della erogazione del prestito. 
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e  di
farlo osservare come regolamento della Regione Umbria. 
      Dato a Perugia, 25 gennaio 2011 
 
                               MARINI