Art. 10 Attivita' di monitoraggio 1. Ciascuna Zona sociale presenta alla Giunta regionale, entro e non oltre i trenta giorni seguenti alla scadenza del periodo di vigenza di ciascun bando, i seguenti dati: a) numero totale, suddiviso per comune di residenza del richiedente e in base alle tipologie di bisogno di cui all'art. 2, delle domande presentate a seguito dell'avviso; b) numero totale, suddiviso per comune di residenza del richiedente, delle domande ritenute ammissibili; c) numero totale, suddiviso per comune di residenza del richiedente, delle domande che hanno avuto esito positivo nell'ottenimento del prestito sociale d'onore; d) quota dei fondi impiegati, per l'abbattimento degli interessi, in rapporto alle somme attribuite con la ripartizione del fondo, cosi' come previsto all'art. 5, comma 6, lettera c) della legge regionale n. 25/2007 e secondo i criteri individuati dall'art. 3 del presente regolamento; e) tempi medi di durata del procedimento riferito alle domande ammissibili, dal momento della presentazione della domanda al momento della erogazione del prestito. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria. Dato a Perugia, 25 gennaio 2011 MARINI