Art. 3 
 
           Criteri per la ripartizione del fondo regionale 
 
    1.  I  criteri  di  ripartizione  del  fondo  per  l'accesso   al
microcredito tra le Zone sociali  di  cui  all'art.  18  della  legge
regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina  per  la  realizzazione
del Sistema  Integrato  di  Interventi  e  Servizi  Sociali)  sono  i
seguenti: 
      a) cinquanta per cento per la  popolazione  residente  in  ogni
singola Zona sociale; 
      b) trenta per cento per il numero delle  famiglie  presenti  in
ogni singola Zona sociale; 
      c) venti per cento per il numero dei minori residenti  in  ogni
singola Zona sociale. 
    2. La Regione, sulla base degli indicatori di  cui  al  comma  1,
determina annualmente la quota di fondo  spettante  a  ciascuna  Zona
sociale e trasferisce a Gepafin S.p.A. le risorse  stanziate  a  tale
scopo.