Art. 3 Criteri per la ripartizione del fondo regionale 1. I criteri di ripartizione del fondo per l'accesso al microcredito tra le Zone sociali di cui all'art. 18 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) sono i seguenti: a) cinquanta per cento per la popolazione residente in ogni singola Zona sociale; b) trenta per cento per il numero delle famiglie presenti in ogni singola Zona sociale; c) venti per cento per il numero dei minori residenti in ogni singola Zona sociale. 2. La Regione, sulla base degli indicatori di cui al comma 1, determina annualmente la quota di fondo spettante a ciascuna Zona sociale e trasferisce a Gepafin S.p.A. le risorse stanziate a tale scopo.