Art. 4 
 
      Avviso pubblico per l'accesso al prestito sociale d'onore 
 
    1. La struttura regionale competente adotta, entro il  30  giugno
ed entro il 31 dicembre di ogni anno, l'avviso pubblico per l'accesso
al prestito sociale d'onore  sulla  base  dello  schema  allegato  al
presente regolamento. L'avviso pubblico e'  pubblicato,  entro  dieci
giorni dall'adozione, presso i comuni ricadenti nella  Zona  sociale.
Le domande possono essere  presentate  rispettivamente  entro  il  15
dicembre e il 15 giugno di ogni anno. 
    2. Per ogni avviso pubblico e'  prevista  l'assegnazione  di  una
quota  pari  al  cinquanta  per   cento   delle   risorse   stanziate
annualmente, ripartite secondo i criteri di  cui  all'art.  3.  Detta
quota viene a sua volta suddivisa in sei  mensilita',  una  per  ogni
mese di vigenza del bando.