Art. 4 Avviso pubblico per l'accesso al prestito sociale d'onore 1. La struttura regionale competente adotta, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno, l'avviso pubblico per l'accesso al prestito sociale d'onore sulla base dello schema allegato al presente regolamento. L'avviso pubblico e' pubblicato, entro dieci giorni dall'adozione, presso i comuni ricadenti nella Zona sociale. Le domande possono essere presentate rispettivamente entro il 15 dicembre e il 15 giugno di ogni anno. 2. Per ogni avviso pubblico e' prevista l'assegnazione di una quota pari al cinquanta per cento delle risorse stanziate annualmente, ripartite secondo i criteri di cui all'art. 3. Detta quota viene a sua volta suddivisa in sei mensilita', una per ogni mese di vigenza del bando.