Art. 7 Formazione delle graduatorie e priorita' 1. Gepafin S.p.A. stila, entro dieci giorni dal ricevimento delle domande dichiarate ammissibili, la graduatoria mensile per ciascuna Zona sociale, attribuendo i punteggi secondo le priorita' di cui al comma 2 e la trasmette alla Zona sociale di competenza ai fini della pubblicazione. 2. Costituiscono priorita', ai fini dell'ammissione al prestito sociale d'onore, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge regionale n. 25/2007, le seguenti condizioni: a) nucleo familiare costituito esclusivamente dal richiedente e da uno o piu' minori, come risultante dallo stato di famiglia anagrafico (punti 3); b) richiedente in affitto non proprietario di altre unita' immobiliari idonee all'uso abitativo (punti 2); c) richiedente che costituisce una famiglia unipersonale (punti 1). 3. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' domande, ai fini della formulazione della graduatoria, prevale la data di arrivo della domanda. In caso di domanda inviata con lettera raccomandata, fa fede il timbro postale accettante. In caso di domande consegnate a mano presso gli uffici della cittadinanza delle Zone sociali, fa fede la data e l'ora del timbro apposto dagli uffici stessi. In subordine le domande sono collocate in graduatoria secondo il minor reddito ISEE come determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modificazioni e integrazioni.