Art. 7 
 
              Formazione delle graduatorie e priorita' 
 
    1. Gepafin S.p.A. stila, entro dieci giorni dal ricevimento delle
domande dichiarate ammissibili, la graduatoria mensile  per  ciascuna
Zona sociale, attribuendo i punteggi secondo le priorita' di  cui  al
comma 2 e la trasmette alla Zona sociale di competenza ai fini  della
pubblicazione. 
      2. Costituiscono priorita', ai fini dell'ammissione al prestito
sociale d'onore, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge  regionale
n. 25/2007, le seguenti condizioni: 
      a) nucleo familiare costituito esclusivamente dal richiedente e
da uno o  piu'  minori,  come  risultante  dallo  stato  di  famiglia
anagrafico (punti 3); 
      b) richiedente in affitto  non  proprietario  di  altre  unita'
immobiliari idonee all'uso abitativo (punti 2); 
      c) richiedente che costituisce una famiglia unipersonale (punti
1). 
    3. In caso di parita' di punteggio tra due  o  piu'  domande,  ai
fini della formulazione della graduatoria, prevale la data di  arrivo
della domanda. In caso di domanda inviata con  lettera  raccomandata,
fa fede il timbro postale accettante. In caso di domande consegnate a
mano presso gli uffici della cittadinanza delle Zone sociali, fa fede
la data e l'ora del timbro apposto dagli uffici stessi. In  subordine
le domande sono collocate in graduatoria  secondo  il  minor  reddito
ISEE come determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  109  (Definizioni  di  criteri  unificati  di  valutazione  della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni  sociali
agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51  della  legge  27  dicembre
1997, n. 449) e successive modificazioni e integrazioni.