Art. 8 
 
                              Procedure 
 
    1. Dopo  aver  redatto  le  graduatorie  zonali,  Gepafin  S.p.A.
effettua la verifica della  copertura  finanziaria  mensile  rispetto
alla ripartizione del fondo per ciascuna  Zona  sociale,  cosi'  come
annualmente determinato. 
    2. Gepafin S.p.A. trasmette, entro i termini  previsti  dall'art.
5, comma 4 della legge regionale n. 25/2007, agli istituti di credito
convenzionati i nominativi dei soggetti che hanno diritto ad accedere
al prestito sociale d'onore. 
    3.   L'istituto   di   credito    convenzionato,    al    momento
dell'erogazione, invia a Gepafin S.p.A. la documentazione comprovante
la concessione e le  modalita'  di  rimborso  del  prestito  d'onore.
Gepafin S.p.A.  effettua  nei  confronti  dell'istituto  medesimo  il
bonifico della somma corrispondente all'abbattimento degli  interessi
calcolati sulla base del piano di ammortamento definitivo e  comunica
alla Zona sociale competente  l'esito  della  richiesta  di  prestito
d'onore e la quota del fondo utilizzata. 
    4. Le domande ammesse e inserite nella  graduatoria  mensile,  ma
non finanziabili a causa  dell'esaurimento  della  quota  mensile  di
ripartizione del fondo della Zona sociale competente,  sono  inserite
nella graduatoria del mese successivo secondo  le  priorita'  di  cui
all'art. 7 del presente regolamento. 
    5.  Nel  caso  di  mancata  utilizzazione  di  quota  del   fondo
mensilmente    assegnato,    le    risorse    residue    confluiscono
automaticamente  nella  quota  del  mese  successivo  relativo   alla
medesima Zona  sociale,  a  condizione  che  il  periodo  di  vigenza
dell'avviso pubblico non sia ancora scaduto. 
    6. Alla scadenza dell'avviso pubblico, qualora  residuino  fondi,
essi confluiscono nella quota di risorse  complessivamente  destinate
al finanziamento dell'avviso pubblico  successivo,  proporzionalmente
suddivisi.