Art. 8 Procedure 1. Dopo aver redatto le graduatorie zonali, Gepafin S.p.A. effettua la verifica della copertura finanziaria mensile rispetto alla ripartizione del fondo per ciascuna Zona sociale, cosi' come annualmente determinato. 2. Gepafin S.p.A. trasmette, entro i termini previsti dall'art. 5, comma 4 della legge regionale n. 25/2007, agli istituti di credito convenzionati i nominativi dei soggetti che hanno diritto ad accedere al prestito sociale d'onore. 3. L'istituto di credito convenzionato, al momento dell'erogazione, invia a Gepafin S.p.A. la documentazione comprovante la concessione e le modalita' di rimborso del prestito d'onore. Gepafin S.p.A. effettua nei confronti dell'istituto medesimo il bonifico della somma corrispondente all'abbattimento degli interessi calcolati sulla base del piano di ammortamento definitivo e comunica alla Zona sociale competente l'esito della richiesta di prestito d'onore e la quota del fondo utilizzata. 4. Le domande ammesse e inserite nella graduatoria mensile, ma non finanziabili a causa dell'esaurimento della quota mensile di ripartizione del fondo della Zona sociale competente, sono inserite nella graduatoria del mese successivo secondo le priorita' di cui all'art. 7 del presente regolamento. 5. Nel caso di mancata utilizzazione di quota del fondo mensilmente assegnato, le risorse residue confluiscono automaticamente nella quota del mese successivo relativo alla medesima Zona sociale, a condizione che il periodo di vigenza dell'avviso pubblico non sia ancora scaduto. 6. Alla scadenza dell'avviso pubblico, qualora residuino fondi, essi confluiscono nella quota di risorse complessivamente destinate al finanziamento dell'avviso pubblico successivo, proporzionalmente suddivisi.