(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 10 dell'8 marzo 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), e' sostituito dal seguente: «2. La presente legge definisce l'attivita' ricettiva alberghiera e ne classifica le aziende nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione». 2. L'art. 2 della legge regionale n. 33/1984 e' sostituito dal seguente: «Art. 2. (Aziende alberghiere). - 1. Le aziende alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi accessori in camere ubicate in uno o piu' stabili o in una porzione di stabile. 2. Sono considerati aziende alberghiere e vengono assoggettati alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti, le residenze turistico-alberghiere e gli alberghi diffusi. 3. Sono alberghi le aziende aventi le caratteristiche di cui al comma 1 e che possiedono i requisiti individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione al Consiglio permanente degli enti locali e alla Commissione consiliare competente. 4. Sono residenze turistico-alberghiere le aziende che forniscono alloggio e servizi accessori in unita' abitative arredate, costituite da uno o piu' locali, dotate di servizio autonomo di cucina e che possiedono i requisiti individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione al Consiglio permanente degli enti locali e alla Commissione consiliare competente. 5. Sono alberghi diffusi le aziende che, al fine di garantire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e il recupero degli immobili in disuso, forniscono alloggio e altri servizi alberghieri in camere dislocate in piu' stabili esistenti ubicati in un ambito territoriale definito e integrati tra loro dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, nello stesso o in altro stabile delle sale di uso comune e, eventualmente, degli altri servizi offerti. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previa illustrazione al Consiglio permanente degli enti locali e alla Commissione consiliare competente, individua: a) i requisiti minimi strutturali, tecnici e di servizio ed i parametri per il riconoscimento dei diversi livelli di classificazione; b) la distanza massima tra le camere e i locali di servizio centralizzati e le modalita' per la relativa misurazione. 6. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3, 4 e 5 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione». 3. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 33/1984 e' sostituito dal seguente: «1. Le aziende alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e sono contrassegnate, in relazione alla classificazione attribuita, rispettivamente con una, due, tre, tre superior, quattro, quattro superior e cinque stelle per gli alberghi, due, tre, quattro e cinque stelle per le residenze turistico-alberghiere e due, tre, quattro e cinque stelle per gli alberghi diffusi». 4. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 33/1984, dopo la parola: «alberghi» sono aggiunte le seguenti: «e negli alberghi diffusi».