(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle  d'Aosta  n.
                                 10 
                         dell'8 marzo 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
       Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 
 
    1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1984, n.
33 (Disciplina della classificazione delle aziende  alberghiere),  e'
sostituito dal seguente: «2. La presente legge definisce  l'attivita'
ricettiva alberghiera  e  ne  classifica  le  aziende  nell'interesse
pubblico e ai fini di una corretta informazione». 
    2. L'art. 2 della legge regionale n. 33/1984  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 2. (Aziende alberghiere). - 1. Le aziende alberghiere  sono
esercizi ricettivi aperti  al  pubblico,  a  gestione  unitaria,  che
forniscono  alloggio,  eventuali  servizi  di   somministrazione   di
alimenti e bevande e altri servizi accessori in camere ubicate in uno
o piu' stabili o in una porzione di stabile. 
    2. Sono considerati aziende alberghiere  e  vengono  assoggettati
alla  relativa  disciplina  gli  alberghi  propriamente   detti,   le
residenze turistico-alberghiere e gli alberghi diffusi. 
    3. Sono alberghi le aziende aventi le caratteristiche di  cui  al
comma 1  e  che  possiedono  i  requisiti  individuati  dalla  Giunta
regionale  con  propria  deliberazione,   previa   illustrazione   al
Consiglio permanente degli enti locali e alla Commissione  consiliare
competente. 
    4. Sono residenze turistico-alberghiere le aziende che forniscono
alloggio e servizi accessori in unita' abitative arredate, costituite
da uno o piu' locali, dotate di servizio autonomo  di  cucina  e  che
possiedono i requisiti individuati dalla Giunta regionale con propria
deliberazione, previa illustrazione  al  Consiglio  permanente  degli
enti locali e alla Commissione consiliare competente. 
    5. Sono alberghi diffusi le aziende che, al fine di garantire  il
miglior utilizzo del patrimonio  edilizio  esistente  e  il  recupero
degli  immobili  in  disuso,  forniscono  alloggio  e  altri  servizi
alberghieri in camere dislocate in piu' stabili esistenti ubicati  in
un  ambito  territoriale  definito  e  integrati   tra   loro   dalla
centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento,  nello
stesso o in altro stabile delle sale di uso comune e,  eventualmente,
degli  altri  servizi  offerti.  La  Giunta  regionale,  con  propria
deliberazione, previa illustrazione  al  Consiglio  permanente  degli
enti locali e alla Commissione consiliare competente, individua: 
    a) i requisiti minimi strutturali, tecnici e  di  servizio  ed  i
parametri   per   il   riconoscimento   dei   diversi   livelli    di
classificazione; 
    b) la distanza massima tra le  camere  e  i  locali  di  servizio
centralizzati e le modalita' per la relativa misurazione. 
    6. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3, 4 e
5 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione». 
    3. Il comma 1 dell'art. 3 della legge  regionale  n.  33/1984  e'
sostituito dal seguente: «1. Le aziende alberghiere sono classificate
in base ai requisiti posseduti e sono  contrassegnate,  in  relazione
alla classificazione attribuita, rispettivamente con una,  due,  tre,
tre superior, quattro, quattro  superior  e  cinque  stelle  per  gli
alberghi,  due,  tre,  quattro  e  cinque  stelle  per  le  residenze
turistico-alberghiere e due, tre, quattro e  cinque  stelle  per  gli
alberghi diffusi». 
    4. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 33/1984,  dopo
la parola: «alberghi» sono aggiunte le seguenti:  «e  negli  alberghi
diffusi».