Art. 2 Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 1. Al comma 1 dell'art. 90bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli esercizi oggetto di ampliamento ai sensi del presente comma possono altresi' essere oggetto di cambio di destinazione d'uso in alberghi o in residenze turistico-alberghiere, come definiti dall'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), o in affittacamere, come definiti dall'art. 14 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)». 2. L'alinea del comma 2 dell'art. 90-bis della legge regionale n. 11/1998, e' sostituito dal seguente: «Le aziende alberghiere esistenti, come definite dall'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale n. 33/1984, e gli esercizi di affittacamere esistenti, come definiti dall'art. 14 della legge regionale n. 11/1996, ivi compresi quelli ricadenti all'interno delle zone territoriali di tipo A, possono essere ampliati, purche' in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2010, per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacita' ricettiva. Gli esercizi di affittacamere oggetto di ampliamento ai sensi del presente comma possono altresi' essere oggetto di cambio di destinazione d'uso in alberghi o in residenze turistico-alberghiere, come definiti dall'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale n. 33/1984. Gli ampliamenti degli esercizi di affittacamere assentiti ai sensi del presente comma possono altresi' essere destinati alla realizzazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale n. 1/2006. Tali disposizioni si applicano anche:». 3. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 90-bis della legge regionale n. 11/1998, dopo le parole: «purche' non ne sia» e' inserita la seguente: «stata». 4. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 90-bis della legge regionale n. 11/1998, dopo le parole: «purche' non ne sia» e' inserita la seguente: «stata». 5. Il comma 2-bis dell'art. 90-bis della legge regionale n. 11/1998 e' sostituito dal seguente: «2-bis. Gli ampliamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere realizzati anche mediante piu' interventi purche' l'ampliamento complessivo non superi, per ogni unita' immobiliare, il 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2010 calcolato al netto degli eventuali ampliamenti gia' assentiti dai comuni ai sensi delle seguenti disposizioni: a) art. 27 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni); b) commi 1 e 2 nel testo introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 17 giugno 2009, n. 18 «Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)»; c) commi 1 e 2 nel testo modificato dall'art. 15 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18); d) art. 1, comma 2, della legge regionale n. 24/2009, nel testo antecedente la modificazione recata dall'art. 6 della legge regionale 30 giugno 2010, n. 19 (Disposizioni urgenti in materia di strutture, imprese e operatori turistici. Modificazioni di leggi regionali)». 6. Dopo il comma 2-bis dell'art. 90-bis della legge regionale n. 11/1998, come modificato dal comma 5, e' inserito il seguente: «2-ter. Concorrono al computo degli ampliamenti assentibili ai sensi dei commi 1 e 2, gli eventuali ampliamenti gia' assentiti dai Comuni ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2-bis, lettere a), b), c) e d), e ai sensi dei commi 1 e 2 nel testo modificato dall'art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 19/2010».