Art. 2 
 
       Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 
 
    1. Al comma 1 dell'art. 90bis  della  legge  regionale  6  aprile
1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di  pianificazione  territoriale
della Valle d'Aosta), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli
esercizi oggetto di ampliamento ai sensi del presente  comma  possono
altresi' essere oggetto di cambio di destinazione d'uso in alberghi o
in residenze turistico-alberghiere, come definiti dall'art. 2,  commi
3 e 4, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33  (Disciplina  della
classificazione delle aziende alberghiere), o in affittacamere,  come
definiti dall'art. 14 della legge regionale 29  maggio  1996,  n.  11
(Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)». 
    2. L'alinea del comma 2 dell'art. 90-bis della legge regionale n.
11/1998,  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le   aziende   alberghiere
esistenti, come definite dall'art.  2,  commi  3  e  4,  della  legge
regionale n. 33/1984, e gli esercizi di affittacamere esistenti, come
definiti dall'art. 14 della legge regionale n. 11/1996, ivi  compresi
quelli ricadenti all'interno  delle  zone  territoriali  di  tipo  A,
possono essere ampliati, purche' in misura non superiore  al  40  per
cento  del  volume  esistente  alla  data  del  31  marzo  2010,  per
soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento  dei
servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni  igienico-sanitarie
e funzionali  all'efficienza  energetica,  anche  con  aumento  della
capacita'  ricettiva.  Gli  esercizi  di  affittacamere  oggetto   di
ampliamento ai sensi  del  presente  comma  possono  altresi'  essere
oggetto di cambio di destinazione d'uso in alberghi  o  in  residenze
turistico-alberghiere, come definiti dall'art. 2, commi 3 e 4,  della
legge  regionale  n.  33/1984.  Gli  ampliamenti  degli  esercizi  di
affittacamere assentiti ai sensi del presente comma possono  altresi'
essere destinati alla realizzazione di esercizi  di  somministrazione
di alimenti e bevande di cui alla legge  regionale  n.  1/2006.  Tali
disposizioni si applicano anche:». 
    3. Alla lettera a) del  comma  2  dell'art.  90-bis  della  legge
regionale n. 11/1998,  dopo  le  parole:  «purche'  non  ne  sia»  e'
inserita la seguente: «stata». 
    4. Alla lettera b) del  comma  2  dell'art.  90-bis  della  legge
regionale n. 11/1998,  dopo  le  parole:  «purche'  non  ne  sia»  e'
inserita la seguente: «stata». 
    5. Il comma 2-bis  dell'art.  90-bis  della  legge  regionale  n.
11/1998 e' sostituito dal seguente: «2-bis. Gli ampliamenti di cui ai
commi 1 e 2 possono essere realizzati anche mediante piu'  interventi
purche'  l'ampliamento  complessivo  non  superi,  per  ogni   unita'
immobiliare, il 40 per cento del volume esistente alla  data  del  31
marzo 2010  calcolato  al  netto  degli  eventuali  ampliamenti  gia'
assentiti dai comuni ai sensi delle seguenti disposizioni: 
    a) art.  27  della  legge  regionale  24  dicembre  2007,  n.  34
(Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi
regionali e altre disposizioni); 
    b) commi 1 e 2 nel testo introdotto dall'art. 4, comma  1,  della
legge regionale 17  giugno  2009,  n.  18  «Disposizioni  urgenti  in
materia  di  aree  boscate  e   di   ampliamento   di   esercizi   di
somministrazione di alimenti e bevande e di strutture  alberghiere  e
di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture
ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile  1998,  n.  11
(Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale  della  Valle
d'Aosta)»; 
    c) commi 1 e 2 nel testo  modificato  dall'art.  15  della  legge
regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la  semplificazione  delle
procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio  edilizio
in Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6
aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18); 
    d) art. 1, comma 2, della legge regionale n. 24/2009,  nel  testo
antecedente la modificazione recata dall'art. 6 della legge regionale
30 giugno 2010, n. 19 (Disposizioni urgenti in materia di  strutture,
imprese e operatori turistici. Modificazioni di leggi regionali)». 
    6. Dopo il comma 2-bis dell'art. 90-bis della legge regionale  n.
11/1998, come modificato  dal  comma  5,  e'  inserito  il  seguente:
«2-ter. Concorrono al computo degli ampliamenti assentibili ai  sensi
dei commi 1 e 2, gli eventuali ampliamenti gia' assentiti dai  Comuni
ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2-bis, lettere a), b), c)
e d), e ai sensi dei commi 1 e 2 nel testo  modificato  dall'art.  3,
commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 19/2010».