Art. 3 
 
     Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 
 
    1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della legge  regionale
4 settembre 2001,  n.  19  (Interventi  regionali  a  sostegno  delle
attivita'  turistico-ricettive  e  commerciali),  dopo   le   parole:
«dell'attivita' di affittacamere» sono aggiunte le  seguenti:  «e  di
case e appartamenti per vacanze». 
    2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge  regionale
n. 19/2001, dopo le parole: «dell'attivita'  di  affittacamere»  sono
aggiunte le seguenti: «e di case e appartamenti per vacanze». 
    3. Dopo il numero 2) della lettera b) del  comma  2  dell'art.  4
della legge regionale n. 19/2001, e' inserito  il  seguente:  «2-bis)
terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di  spazi  di
servizio  accessori  alle  strutture  alberghiere  e  a  quelle   per
l'esercizio di attivita' di affittacamere;». 
    4. Dopo il numero 5) della lettera b) del  comma  2  dell'art.  4
della legge regionale n. 19/2001, e' aggiunto  il  seguente:  «5-bis)
terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di  spazi  di
servizio accessori ai complessi ricettivi  all'aperto,  a  condizione
che il richiedente sia gia' proprietario dei fabbricati in  cui  sono
allocati i servizi generali e di terreni che rappresentino  non  meno
di un terzo della superficie del complesso;». 
    5. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale  n.  19/2001,  le
parole: «quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni». 
    6. Dopo il numero 2) della lettera b) del  comma  2  dell'art.  9
della legge regionale n. 19/2001, e' aggiunto  il  seguente:  «2-bis)
terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di  spazi  di
servizio  accessori  alle  strutture  per  l'esercizio  di  attivita'
commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande;». 
    7. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n.  19/2001,  le
parole: «quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni». 
    8. La lettera b) del comma 2 dell'art. 23 della  legge  regionale
n. 19/2001 e' sostituita dalla seguente: «b) quindici anni decorrenti
dalla data di erogazione a  saldo  delle  agevolazioni,  fatti  salvi
eventuali vincoli urbanistici di durata superiore, quando  si  tratti
delle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e  b),  e  9,
comma 2, lettere a) e b). Decorsi i quindici anni,  il  mutamento  di
destinazione, l'alienazione o la  cessione,  effettuati  prima  della
scadenza del mutuo a tasso agevolato, sono subordinati all'estinzione
del mutuo medesimo». 
    9. Dopo il comma 5-quinquies dell'art. 23 della  legge  regionale
n. 19/2001, e' aggiunto il seguente: «5-sexies. Qualora  il  soggetto
beneficiario, prima della scadenza dei termini di  cui  al  comma  2,
lettera  b),  al  fine  di  potenziare  o  riqualificare  l'attivita'
turistico-ricettiva o commerciale, intenda sostituire i beni immobili
finanziati con nuovi beni immobili da  adibire  al  medesimo  uso  di
quelli finanziati, propone apposita istanza alla struttura competente
finalizzata    ad    ottenere    l'autorizzazione     all'alienazione
separatamente dall'azienda o al mutamento di  destinazione  dei  beni
immobili  oggetto  di  finanziamento.  A  tali  fini,   costituiscono
sostituzione dei beni finanziati le seguenti iniziative: 
    a) costruzione di nuovi fabbricati; 
    b) recupero ed  eventuale  ampliamento  di  fabbricati  esistenti
aventi destinazione d'uso diversa da quella dei beni gia' oggetto  di
finanziamento; 
    c) recupero ed  eventuale  ampliamento  di  fabbricati  esistenti
aventi la medesima  destinazione  d'uso  dei  beni  gia'  oggetto  di
finanziamento, ma privi di vincoli di natura urbanistica o  derivanti
dalla concessione di finanziamenti pubblici». 
    10. Dopo il comma 5-sexies, introdotto dal comma 9,  e'  aggiunto
il seguente: «5-septies. Ai beni immobili realizzati o recuperati  ai
sensi del comma 5-sexies che beneficiano  di  agevolazioni  ai  sensi
della presente legge si applicano le disposizioni di cui al comma  2,
lettera b). Qualora i beni immobili non beneficino di agevolazioni ai
sensi della presente legge, i medesimi non  possono  mutare  la  loro
destinazione o essere ceduti o alienati, separatamente  dall'azienda,
per  un  periodo  pari  a  quindici  anni   dalla   data   di   avvio
dell'attivita'». 
    11. Dopo il comma 5-septies, introdotto dal comma 10, e' aggiunto
il seguente: «5-octies. L'eventuale autorizzazione di  cui  al  comma
5-sexies e' rilasciata ai sensi dei commi  5-bis  e  5-ter  e  assume
efficacia secondo le modalita' e i vincoli stabiliti con la  relativa
deliberazione della Giunta regionale». 
    12. Dopo il comma 5-octies, introdotto dal comma 11, e'  aggiunto
il seguente: «5-nonies. Le autorizzazioni di cui  ai  sommi  5-bis  e
5-sexies costituiscono deroga al vincolo derivante dal  finanziamento
pubblico di cui all'art. 29, comma 6, delle norme di  attuazione  del
Piano territoriale paesistico della Valle  d'Aosta  (PTP),  approvato
con legge regionale 10 aprile 1998, n.  13  «Approvazione  del  piano
territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)». 
    13. Al comma 4-bis dell'art. 25 della legge regionale n. 19/2001,
le parole: «comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5-bis
e 5-sexies».