Art. 3 Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attivita' turistico-ricettive e commerciali), dopo le parole: «dell'attivita' di affittacamere» sono aggiunte le seguenti: «e di case e appartamenti per vacanze». 2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 19/2001, dopo le parole: «dell'attivita' di affittacamere» sono aggiunte le seguenti: «e di case e appartamenti per vacanze». 3. Dopo il numero 2) della lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 19/2001, e' inserito il seguente: «2-bis) terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di spazi di servizio accessori alle strutture alberghiere e a quelle per l'esercizio di attivita' di affittacamere;». 4. Dopo il numero 5) della lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 19/2001, e' aggiunto il seguente: «5-bis) terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di spazi di servizio accessori ai complessi ricettivi all'aperto, a condizione che il richiedente sia gia' proprietario dei fabbricati in cui sono allocati i servizi generali e di terreni che rappresentino non meno di un terzo della superficie del complesso;». 5. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 19/2001, le parole: «quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni». 6. Dopo il numero 2) della lettera b) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 19/2001, e' aggiunto il seguente: «2-bis) terreni funzionali alla realizzazione o all'ampliamento di spazi di servizio accessori alle strutture per l'esercizio di attivita' commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande;». 7. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2001, le parole: «quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni». 8. La lettera b) del comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 19/2001 e' sostituita dalla seguente: «b) quindici anni decorrenti dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni, fatti salvi eventuali vincoli urbanistici di durata superiore, quando si tratti delle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), e 9, comma 2, lettere a) e b). Decorsi i quindici anni, il mutamento di destinazione, l'alienazione o la cessione, effettuati prima della scadenza del mutuo a tasso agevolato, sono subordinati all'estinzione del mutuo medesimo». 9. Dopo il comma 5-quinquies dell'art. 23 della legge regionale n. 19/2001, e' aggiunto il seguente: «5-sexies. Qualora il soggetto beneficiario, prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, lettera b), al fine di potenziare o riqualificare l'attivita' turistico-ricettiva o commerciale, intenda sostituire i beni immobili finanziati con nuovi beni immobili da adibire al medesimo uso di quelli finanziati, propone apposita istanza alla struttura competente finalizzata ad ottenere l'autorizzazione all'alienazione separatamente dall'azienda o al mutamento di destinazione dei beni immobili oggetto di finanziamento. A tali fini, costituiscono sostituzione dei beni finanziati le seguenti iniziative: a) costruzione di nuovi fabbricati; b) recupero ed eventuale ampliamento di fabbricati esistenti aventi destinazione d'uso diversa da quella dei beni gia' oggetto di finanziamento; c) recupero ed eventuale ampliamento di fabbricati esistenti aventi la medesima destinazione d'uso dei beni gia' oggetto di finanziamento, ma privi di vincoli di natura urbanistica o derivanti dalla concessione di finanziamenti pubblici». 10. Dopo il comma 5-sexies, introdotto dal comma 9, e' aggiunto il seguente: «5-septies. Ai beni immobili realizzati o recuperati ai sensi del comma 5-sexies che beneficiano di agevolazioni ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettera b). Qualora i beni immobili non beneficino di agevolazioni ai sensi della presente legge, i medesimi non possono mutare la loro destinazione o essere ceduti o alienati, separatamente dall'azienda, per un periodo pari a quindici anni dalla data di avvio dell'attivita'». 11. Dopo il comma 5-septies, introdotto dal comma 10, e' aggiunto il seguente: «5-octies. L'eventuale autorizzazione di cui al comma 5-sexies e' rilasciata ai sensi dei commi 5-bis e 5-ter e assume efficacia secondo le modalita' e i vincoli stabiliti con la relativa deliberazione della Giunta regionale». 12. Dopo il comma 5-octies, introdotto dal comma 11, e' aggiunto il seguente: «5-nonies. Le autorizzazioni di cui ai sommi 5-bis e 5-sexies costituiscono deroga al vincolo derivante dal finanziamento pubblico di cui all'art. 29, comma 6, delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP), approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 «Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)». 13. Al comma 4-bis dell'art. 25 della legge regionale n. 19/2001, le parole: «comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5-bis e 5-sexies».