Art. 4 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. Le tabelle A e B e il quadro di classificazione  indicante  il
punteggio complessivo  minimo  previsto  per  i  singoli  livelli  di
classificazione, allegati  alla  legge  regionale  n.  33/1984,  sono
abrogati con effetto  dalla  data  di  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale delle deliberazioni della Giunta regionale di cui  all'art.
2, commi 3, 4 e 5 della legge regionale n. 33/1984,  come  sostituito
dall'art. 1, comma 2, della presente legge. 
    2. Le disposizioni  contenute  negli  atti  di  cui  al  comma  1
continuano ad applicarsi alle domande di  classificazione  presentate
anteriormente alla data di pubblicazione  delle  deliberazioni  della
Giunta regionale di cui al comma 1. 
    3. Il comma 3 dell'art. 7 della legge  regionale  n.  19/2010  e'
abrogato.