Art. 4 Abrogazioni 1. Le tabelle A e B e il quadro di classificazione indicante il punteggio complessivo minimo previsto per i singoli livelli di classificazione, allegati alla legge regionale n. 33/1984, sono abrogati con effetto dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 5 della legge regionale n. 33/1984, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della presente legge. 2. Le disposizioni contenute negli atti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi alle domande di classificazione presentate anteriormente alla data di pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 1. 3. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 19/2010 e' abrogato.