Art. 2 
 
        Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 16/2009 
 
    1. Il comma 5  dell'art.  3  della  legge  regionale  16/2009  e'
sostituito dal seguente: 
    «5.  Il  piano  regionale  di  cui  all'art.  22,  definisce  gli
obiettivi e i requisiti generali dei progetti  di  cui  al  comma  2,
nonche' l'ammontare complessivo delle  risorse  finanziarie  ad  essi
destinate.».