Art. 2 Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 16/2009 1. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 16/2009 e' sostituito dal seguente: «5. Il piano regionale di cui all'art. 22, definisce gli obiettivi e i requisiti generali dei progetti di cui al comma 2, nonche' l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie ad essi destinate.».