Art. 3 
 
        Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 16/2009 
 
    1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale  n.  16/2009
e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Le associazioni che possono beneficiare dei finanziamenti
regionali, oltre a possedere i requisiti di cui al  comma  1,  devono
risultare iscritte ad uno dei seguenti registri: 
      a) registro di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n.  42
(Disciplina  delle  associazioni  di  promozione  sociale.   Modifica
all'art.  9  della  legge   regionale   3   ottobre   1997,   n.   72
«Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza
e di pari opportunita': riordino dei  servizi  socio-assistenziali  e
socio sanitari integrati»); 
      b) registro di cui alla legge regionale 26 aprile 1993,  n.  28
(Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato  con
la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici  -  Istituzione
del registro regionale delle organizzazioni del volontariato).». 
    2. Il comma 3 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente: 
    «3.  Il  piano  regionale  di  cui  all'art.  22,  definisce  gli
obiettivi e i requisiti generali dei  progetti,  nonche'  l'ammontare
complessivo delle risorse finanziarie ad essi destinate.».