Art. 3 Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 16/2009 1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2009 e' inserito il seguente: «1-bis. Le associazioni che possono beneficiare dei finanziamenti regionali, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono risultare iscritte ad uno dei seguenti registri: a) registro di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 «Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunita': riordino dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari integrati»); b) registro di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato).». 2. Il comma 3 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente: «3. Il piano regionale di cui all'art. 22, definisce gli obiettivi e i requisiti generali dei progetti, nonche' l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie ad essi destinate.».