Art. 4 Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 16/2009 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 16/2009 e' sostituita dalla seguente: «b) gli obiettivi e i requisiti generali dei progetti per la conciliazione vita-lavoro di cui all'art. 3;». 2. La lettera c) del comma 1 dell'art. 22 e' sostituita dalla seguente: «c) gli obiettivi ed i requisiti generali dei progetti delle associazioni di cui all'art. 6;». 3. La lettera e) del comma 1 dell'art. 22 e' sostituita dalla seguente: «e) le tipologie dei progetti che la giunta regionale intende realizzare direttamente;». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 10 febbraio 2011 ROSSI