Art. 4 
 
       Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 16/2009 
 
    1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 22 della  legge  regionale
n. 16/2009 e' sostituita dalla seguente: 
    «b) gli obiettivi e i requisiti  generali  dei  progetti  per  la
conciliazione vita-lavoro di cui all'art. 3;». 
    2. La lettera c) del comma 1 dell'art.  22  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «c) gli obiettivi ed i  requisiti  generali  dei  progetti  delle
associazioni di cui all'art. 6;». 
    3. La lettera e) del comma 1 dell'art.  22  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «e) le tipologie dei progetti che  la  giunta  regionale  intende
realizzare direttamente;». 
    La presente legge e' pubblicata nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
      Firenze, 10 febbraio 2011 
 
                                ROSSI