Art. 3 Ruolo dell'ERSA 1. Fatto salvo quanto previsto in materia di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 7, l'agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e' incaricata dall'Amministrazione regionale quale autorita' regionale competente a certificare le eventuali commistioni da OGM che le coltivazioni convenzionali o biologiche possono subire, ferme restando le eventuali competenze in materia di altre autorita' previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale. 2. L'ERSA, in applicazione dell'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 gennaio 2005 (Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attivita' di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato), individua i siti del territorio regionale utilizzabili per la sperimentazione indicando, se del caso, restrizioni motivate per specifici organismi o siti di rilascio.