Art. 3 
 
                           Ruolo dell'ERSA 
 
    1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  in  materia  di  vigilanza  e
controllo ai sensi dell'art. 7, l'agenzia regionale per  lo  sviluppo
rurale (ERSA)  e'  incaricata  dall'Amministrazione  regionale  quale
autorita' regionale competente a certificare le eventuali commistioni
da OGM che le coltivazioni convenzionali o biologiche possono subire,
ferme restando le eventuali competenze in materia di altre  autorita'
previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale. 
    2. L'ERSA, in applicazione dell'art. 3 del decreto  del  Ministro
delle politiche agricole e forestali 19  gennaio  2005  (Prescrizioni
per la valutazione del rischio  per  l'agrobiodiversita',  i  sistemi
agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle  attivita'  di
rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi  fine  diverso
dall'immissione  sul  mercato),  individua  i  siti  del   territorio
regionale utilizzabili per la sperimentazione indicando, se del caso,
restrizioni motivate per specifici organismi o siti di rilascio.