Art. 4 Ristorazione collettiva 1. Nelle attivita' di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica, degli ospedali, dei luoghi di cura della Regione Friuli-Venezia Giulia, degli uffici pubblici appartenenti alla Regione, alla Provincia, ai Comuni e ai soggetti privati convenzionati e' raccomandata la somministrazione di prodotti che non contengono OGM. 2. Per garantire sicurezza alimentare ai cittadini e per la promozione della produzione agricola piu' rispettosa della qualita' alimentare e dell'ambiente, le istituzioni pubbliche che gestiscono o svolgono le attivita' di cui al comma 1 prevedono nelle diete giornaliere di utilizzare preferibilmente prodotti biologici e tradizionali, nonche' quelli a denominazione protetta e a indicazione geografica tipica dando valore preminente alle tipicita' della Regione Friuli-Venezia Giulia, secondo le modalita' indicate dall'art. 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000).