Art. 4 
 
                       Ristorazione collettiva 
 
    1.  Nelle  attivita'  di  ristorazione  collettiva  scolastica  e
prescolastica, degli ospedali,  dei  luoghi  di  cura  della  Regione
Friuli-Venezia  Giulia,  degli  uffici  pubblici  appartenenti   alla
Regione,  alla  Provincia,  ai   Comuni   e   ai   soggetti   privati
convenzionati e' raccomandata la somministrazione di prodotti che non
contengono OGM. 
    2. Per garantire sicurezza  alimentare  ai  cittadini  e  per  la
promozione della produzione agricola piu' rispettosa  della  qualita'
alimentare e dell'ambiente, le istituzioni pubbliche che gestiscono o
svolgono le attivita'  di  cui  al  comma  1  prevedono  nelle  diete
giornaliere  di  utilizzare  preferibilmente  prodotti  biologici   e
tradizionali, nonche' quelli a denominazione protetta e a indicazione
geografica  tipica  dando  valore  preminente  alle  tipicita'  della
Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  secondo   le   modalita'   indicate
dall'art. 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999,  n.  488  (legge
finanziaria 2000).