Art. 8 
 
                              Sanzioni 
 
    1. La violazione del divieto di cui all'art. 2, comma 1, comporta
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000  euro  a
ettaro o sua frazione. E' esente  da  qualsiasi  responsabilita'  chi
abbia utilizzato sementi certificate dall'autorita' pubblica e munite
di dichiarazione della ditta sementiera sull'assenza di OGM. 
    2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1  provvede  il
servizio competente in materia di Corpo forestale regionale. 
    3. Gli importi  derivanti  dalle  sanzioni  vengono  destinati  a
interventi nell'ambito della tutela del territorio agricolo. 
    4. Fatta salva l'applicazione della sanzione di cui al  comma  1,
qualora siano coltivati OGM, il servizio  competente  in  materia  di
Corpo forestale regionale ordina al trasgressore di  provvedere  alla
relativa  rimozione  e,  in  caso   di   inottemperanza,   interviene
direttamente o tramite terzi con oneri a carico del conduttore.