Art. 8 Sanzioni 1. La violazione del divieto di cui all'art. 2, comma 1, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro a ettaro o sua frazione. E' esente da qualsiasi responsabilita' chi abbia utilizzato sementi certificate dall'autorita' pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera sull'assenza di OGM. 2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede il servizio competente in materia di Corpo forestale regionale. 3. Gli importi derivanti dalle sanzioni vengono destinati a interventi nell'ambito della tutela del territorio agricolo. 4. Fatta salva l'applicazione della sanzione di cui al comma 1, qualora siano coltivati OGM, il servizio competente in materia di Corpo forestale regionale ordina al trasgressore di provvedere alla relativa rimozione e, in caso di inottemperanza, interviene direttamente o tramite terzi con oneri a carico del conduttore.