Art. 9 Regolamenti di attuazione 1. Con regolamenti, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati: a) i criteri per l'individuazione dei siti del territorio regionale utilizzabili per la sperimentazione ai sensi dell'art. 3, comma 2; b) i criteri per la predisposizione del programma pluriennale e annuale di vigilanza e controllo e per la nomina del tavolo tecnico di cui all'art. 7, comma 2; c) i criteri e le modalita' per l'applicazione della procedura di rimozione di cui all'art. 8, comma 4.