Art. 9 
 
                      Regolamenti di attuazione 
 
    1.  Con  regolamenti,  da  emanare   entro   centottanta   giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati: 
      a) i criteri  per  l'individuazione  dei  siti  del  territorio
regionale utilizzabili per la sperimentazione ai sensi  dell'art.  3,
comma 2; 
      b) i criteri per la predisposizione del programma pluriennale e
annuale di vigilanza e controllo e per la nomina del  tavolo  tecnico
di cui all'art. 7, comma 2; 
      c) i criteri e le modalita' per l'applicazione della  procedura
di rimozione di cui all'art. 8, comma 4.