Allegato 
 
Regolamento  per  la  concessione  di  contributi  a  sostegno  della
  ricerca,  dello  sviluppo,  dell'innovazione  e  del  trasferimento
  tecnologico per lo sviluppo di sistemi per la mobilita' individuale
  finalizzati alla riduzione di consumi  e  di  emissioni,  ai  sensi
  dell'art. 16 della legge regionale 11 agosto 2010 n. 14. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento definisce, i criteri  e  le  modalita'
per la concessione di contributi previsti dall'art.  16  della  legge
regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il  sostegno  all'acquisto
dei carburanti per autotrazione ai  privati  cittadini  residenti  in
Regione e di promozione per la mobilita' individuale ecologica  e  il
suo  sviluppo),  per  la  realizzazione  di   progetti   di   ricerca
industriale,  sviluppo  sperimentale,  innovazione  e   trasferimento
tecnologico finalizzati allo sviluppo di  sistemi  per  la  mobilita'
individuale che non utilizzino carburanti destinati alla  combustione
e non producano emissioni  di  gas  combusti  polveri,  nonche'  allo
sviluppo  di  sistemi  con  caratteristiche  equivalenti  aventi   la
funzione di ridurne consumi ed emissioni, non  costituenti  aiuti  di
Stato in conformita' alla «Disciplina comunitaria in materia di aiuti
di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» 2006/C 323/01. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
    a) RICERCA INDUSTRIALE: ricerca pianificata o  indagini  critiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare  per  mettere  a
punto nuovi prodotti, processi o servizi  o  permettere  un  notevole
miglioramento dei prodotti, processi o servizi  esistenti.  Comprende
la creazione di componenti di sistemi  complessi  necessaria  per  la
ricerca industriale, in particolare per la validazione di  tecnologie
generiche, ad esclusione dei prototipi. 
    b)    SVILUPPO    SPERIMENTALE:    acquisizione,    combinazione,
strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita'  esistenti  di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo  scopo  di
produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi  o  servizi
nuovi,  modificati  o  migliorati.  Puo'  trattarsi  anche  di  altre
attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione
e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi.
Tali  attivita'  possono  comprendere  l'elaborazione  di   progetti,
disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati  a
uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione
di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti  pilota
destinati  a  esperimenti  tecnologici  e  commerciali,   quando   il
prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il  suo
costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a
fini  di  dimostrazione  e  di  convalida.   L'eventuale,   ulteriore
sfruttamento di progetti di dimostrazione  o  di  progetti  pilota  a
scopo commerciale comporta la deduzione dei  redditi  cosi'  generati
dai costi ammissibili. Costituiscono  inoltre  sviluppo  sperimentale
aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e  servizi,
a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in  vista
di applicazioni industriali o per finalita' commerciali. Lo  sviluppo
sperimentale non comprende tuttavia le  modifiche  di  routine  o  le
modifiche periodiche  apportate  a  prodotti,  linee  di  produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e  altre  operazioni  in
corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. 
    c) INNOVAZIONE: si intende: 
        1) innovazione del processo: l'applicazione di un  metodo  di
produzione  o  di  distribuzione  nuovo  o  sensibilmente  migliorato
(inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature
e  nel  software).  Non  costituiscono  innovazione   cambiamenti   o
miglioramenti minori, l'aumento delle capacita' di  produzione  o  di
servizio attraverso l'aggiunta  di  sistemi  di  fabbricazione  o  di
sistemi logistici che sono molto simili a  quelli  gia'  in  uso,  la
cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione  o
estensione  dell'impianto,  i  cambiamenti  derivanti  puramente   da
cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione  personalizzata,  le
normali  modifiche  stagionali  o  altri  cambiamenti   ciclici,   la
commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; 
        2) innovazione  organizzativa:  l'applicazione  di  un  nuovo
metodo organizzativo nelle pratiche commerciali,  nell'organizzazione
del luogo di lavoro o  nelle  relazioni  esterne.  Non  costituiscono
innovazione i cambiamenti  nelle  pratiche,  nell'organizzazione  del
luogo di lavoro, nelle relazioni esterne  che  si  basano  su  metodi
organizzativi gia' utilizzati  nelle  imprese,  i  cambiamenti  nelle
pratiche commerciali, le fusioni e  le  acquisizioni,  la  cessazione
dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o  estensione
dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente  da  variazioni  del
prezzo  dei  fattori,  la  produzione  personalizzata,   le   normali
modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la  produzione  di
prodotti nuovi o sensibilmente migliorati. 
      d) TRASFERIMENTO TECNOLOGICO: il trasferimento di conoscenze  e
di tecnologie di carattere non economico tra soggetti che  realizzano
innovazione e  soggetti  che  utilizzano  l'innovazione  al  fine  di
favorirne   l'acquisizione   e   la   circolazione.   Affinche'    il
trasferimento possa  ritenersi  di  carattere  non  economico  devono
verificarsi entrambe le seguenti condizioni: 
        1)  tutti  i   redditi   provenienti   dalle   attivita'   di
trasferimento  sono  reinvestiti  nelle  attivita'   principali   dei
beneficiari; 
        2) Il trasferimento e' di natura interna, quando la  gestione
della conoscenza dei beneficiari  e'  svolta  o  da  un  dipartimento
oppure dall'affiliata di un beneficiario o congiuntamente  con  altri
beneficiari,  ovvero,  di  natura  esterna.  Nel  caso  in   cui   il
trasferimento tecnologico sia di  natura  esterna,  l'attivita'  puo'
ritenersi di carattere non economico qualora il soggetto beneficiario
dimostri di aver svolto l'attivita' di  trasferimento  tecnologico  a
favore di un destinatario finale a titolo gratuito  e  di  non  avere
ricevuto  alcun  vantaggio  economico  in  quanto  il   finanziamento
ricevuto per tale  attivita'  e'  stato  integralmente  trasmesso  al
destinatario finale. In tal caso il soggetto beneficiario  e'  tenuto
ad applicare  le  disposizioni  relative  agli  aiuti  di  stato  nei
confronti del destinatario finale. Le attivita' di natura esterna per
le  quali  il  soggetto   beneficiario   riceve   una   remunerazione
appropriata per le stesse e applica i normali prezzi di mercato  sono
considerate attivita' di natura economica e pertanto non  ammissibili
a finanziamento. 
      e) SEDE: la sede principale o unita' locale in cui si svolge in
modo effettivo e continuativo l'attivita' oggetto del contributo; 
      f) COLLABORAZIONE: la  situazione,  oggetto  di  uno  specifico
accordo contenente quanto previsto dall'art. 4, comma 4, in cui due o
piu' partner,  dei  quali  almeno  uno  appartenente  ai  beneficiari
previsti dall'art.  3,  partecipano  alla  concezione  del  progetto,
contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono  i  rischi  ed  i
risultati. Il subappalto non e' considerato come  una  collaborazione
effettiva. 
      g) PROGETTI CONGIUNTI: progetti presentati,  in  collaborazione
con imprese, enti pubblici territoriali, altri soggetti  diversi  dai
beneficiari, da almeno due beneficiari previsti dall'art. 3, comma 1,
che intendano costituire un'associazione temporanea di scopo; 
      h) COFINANZIAMENTO: costo afferente al progetto non oggetto  di
contributo. La collaborazione di soggetti diversi dai beneficiari  e'
sempre  considerata  prestata  a  titolo   di   cofinanziamento.   Il
cofinanziamento puo' essere in denaro o in natura. 
      i) ATTIVITA' ECONOMICA: un'attivita'  consistente  nell'offerta
di beni e servizi su un dato mercato. 
      j) SISTEMI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE:  mezzi  o  insieme  di
mezzi appartenenti alle tipologie  di  cui  all'art.  2  della  legge
regionale 11 agosto 2010  n.  14,  ad  uso  privato,  destinati  allo
spostamento di persone. 
      k) UNIVERSITA' REGIONALI: Universita' degli Studi  di  Trieste,
Universita' degli Studi di Udine e Scuola Internazionale Superiore di
Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste. 
      l) ORGANISMI DI RICERCA: soggetto, quale  un'universita'  o  un
istituto di  ricerca,  indipendentemente  dal  suo  status  giuridico
(costituito secondo  il  diritto  privato  o  pubblico)  o  fonte  di
finanziamento, la cui finalita' principale  consiste  nello  svolgere
attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale  o  di  sviluppo
sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante  l'insegnamento,
la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.  Tutti  gli  utili
sono  interamente  reinvestiti  nelle  attivita'  di  ricerca,  nella
diffusione dei loro risultati  o  nell'insegnamento;  le  imprese  in
grado di esercitare  un'influenza  su  simile  ente,  ad  esempio  in
qualita'  di  azionisti  o  membri,  non  godono  di  alcun   accesso
preferenziale alle capacita' di ricerca  dell'ente  medesimo  ne'  ai
risultati prodotti; 
 
                               Art. 3. 
 
 
                      Requisiti dei beneficiari 
 
    1. Possono beneficiare dei contributi i seguenti soggetti: 
    a) Universita' regionali; 
    b) Organismi di ricerca. 
    2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  possono  beneficiare  dei
contributi in forma individuale o in forma congiunta, in quest'ultimo
caso attraverso la  costituzione  di  un'associazione  temporanea  di
scopo mediante la  stipula  di  atto  pubblico  o  scrittura  privata
autenticata avente ad oggetto un contratto di  mandato  speciale  con
rappresentanza. 
    3. limitatamente agli organismi di ricerca  di  cui  al  comma  1
lettera b), i beneficiari devono possedere i seguenti requisiti: 
    a) avere quale finalita' principale lo svolgimento  di  attivita'
di  ricerca  scientifica,  di  ricerca  industriale  o  di   sviluppo
sperimentale e la diffusione dei risultati  mediante  l'insegnamento,
la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; 
    b) reinvestire tutti gli utili  interamente  nelle  attivita'  di
ricerca,   nella   diffusione   dei   risultati   della   stessa    o
nell'insegnamento; 
    c) non svolgere attivita' economica consistente  nell'offerta  di
beni e servizi sul mercato; 
    d) avere sede principale o unita'  locale  nella  Regione  Friuli
Venezia Giulia; 
    e) non trovarsi  in  stato  di  scioglimento  o  di  liquidazione
volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali. 
    4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, lettera  c),  possono
beneficiare  dei  contributi,  limitatamente   alle   attivita'   non
economiche, i soggetti svolgenti anche attivita' di natura  economica
purche', per evitare sovvenzioni incrociate dell'attivita' economica,
siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
    a)  le  attivita'  economiche  e  non  economiche  devono  essere
chiaramente distinte; 
    b) i costi relativi alle attivita' economiche  e  non  economiche
devono essere chiaramente distinti; 
    c) i finanziamenti  relativi  alle  attivita'  economiche  e  non
economiche devono essere chiaramente distinti. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                       Requisiti dei progetti 
 
    1. Sono finanziabili i progetti riguardanti: 
    a) la ricerca industriale; 
    b) lo sviluppo sperimentale; 
    c) l'innovazione; 
    d) il trasferimento tecnologico; 
    2. I progetti di cui al  comma  1  devono  altresi'  possedere  i
seguenti requisiti: 
    a) essere realizzati in collaborazione con almeno un'impresa. 
    b) essere realizzati, per almeno il 70 per cento delle  attivita'
previste, sul  territorio  regionale.  La  percentuale  di  attivita'
svolta sul territorio  regionale  si  misura  sul  costo  totale  del
progetto; 
    c) essere almeno parzialmente cofinanziati dai collaboratori; 
    3. Gli enti pubblici territoriali e altri  soggetti  diversi  dai
beneficiari di cui all'art. 3 possono collaborare nella realizzazione
del progetto. 
    4.  La  collaborazione  di  cui  al  comma  2,  lettera  a)  deve
rispettare almeno una delle seguenti condizioni: 
    a) i risultati  che  non  fanno  sorgere  diritti  di  proprieta'
intellettuale possono avere larga diffusione ed  il  beneficiario  e'
titolare di tutti i diritti di proprieta' intellettuale sui risultati
ottenuti dalla sua attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione.  Per
titolare di tutti i diritti  si  intende  che  il  beneficiario  gode
pienamente dei vantaggi economici derivanti da detti diritti  di  cui
mantiene il pieno godimento, in particolare il diritto di  proprieta'
e il diritto di concedere licenze. Queste condizioni  possono  essere
soddisfatte anche se il beneficiario decide  di  stipulare  ulteriori
contratti relativi a  detti  diritti  compreso,  in  particolare,  il
diritto di  cederli  in  licenza  al  suo  partner  nel  progetto  di
collaborazione; 
    b) il  beneficiario  riceve  dai  partner  in  collaborazione  un
compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprieta'
intellettuale   derivanti   dall'attivita'   dallo   stesso    svolta
nell'ambito  del  progetto  e  che  sono  trasferiti   alle   imprese
partecipanti. Il contributo dei partner in  collaborazione  ai  costi
del  beneficiario  sara'  dedotto  da  tale  compenso.  Per  compenso
equivalente  al  prezzo  di  mercato  per  i  diritti  di  proprieta'
intellettuale si intende il compenso per il pieno vantaggio economico
derivante da tali diritti. Tale condizione si ritiene soddisfatta  se
il beneficiario, in qualita' di venditore, negozia  per  ottenere  il
massimo beneficio al momento della conclusione del contratto; 
    c) tutti i diritti  di  proprieta'  intellettuale  sui  risultati
delle attivita' di RSI, cosi'  come  i  diritti  di  accesso  a  tali
risultati, sono attribuiti ai vari  partner  della  collaborazione  e
rispecchiano   adeguatamente    i    loro    rispettivi    interessi,
partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro  tipo  al
progetto. 
    5. La collaborazione progettuale di cui al comma 2, lettera a)  e
di cui al comma 3 deve risultare da uno specifico accordo riguardante
i rapporti intercorrenti tra i partner,  che  preveda  l'impegno  del
collaboratore  a  fornire  al  beneficiario  di  cui  all'art.  3  la
documentazione necessaria ai fini della rendicontazione della  spesa.
L'accordo deve altresi' prevedere l'impegno a soddisfare  almeno  una
delle condizioni di cui al comma 4. 
    6. I partner in collaborazione di cui al comma 3 in possesso  dei
requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lettere b) c) non  sono  tenuti
al rispetto delle condizioni previste dal comma 4. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                         Durata dei progetti 
 
    1. I progetti devono avere una durata compresa tra un anno  e  un
triennio, pena l'inammissibilita' ovvero la  revoca  del  contributo,
fermo restando quanto previsto dall'art. 6. 
    2. I progetti sono avviati a partire dal giorno  successivo  alla
data di presentazione della domanda e comunque, pena la revoca  della
concessione, entro il termine di 120 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione della concessione  del  finanziamento.  Non  sono
riconosciute  le  spese  sostenute  precedentemente  alla   data   di
presentazione della domanda di contributo. 
    3. L'avvio del progetto e'  comprovato  dalla  prima  data  della
documentazione giustificativa dei costi sostenuti. 
    4.  Contestualmente  all'avvio  delle  attivita'  progettuali   e
comunque entro il termine di  quindici  giorni,  i  beneficiari  sono
tenuti a dare comunicazione scritta della data di avvio. 
 
                               Art. 6. 
 
 
         Proroghe dei termini di realizzazione dei progetti 
 
    1. Eventuali richieste di proroga dei  termini  di  realizzazione
del progetto di cui all'art. 5 sono debitamente motivate e presentate
alla Direzione centrale istruzione, universita',  ricerca,  famiglia,
associazionismo e  cooperazione,  di  seguito  denominata  Direzione,
prima della scadenza dei termini stessi. 
    2. La Direzione si riserva, entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta, l'accoglimento della  predetta  istanza.  I  termini  sono
sospesi  in  caso  di  richiesta  di  chiarimenti  o   documentazione
integrativa necessaria ai fini della concessione della proroga. 
    3. La proroga dei termini di realizzazione del progetto  comporta
l'automatica  proroga  dei  termini  per   la   presentazione   della
documentazione a rendiconto. 
    4.  In  caso  di  accoglimento   dell'istanza   di   proroga   il
beneficiario e'  tenuto,  pena  la  revoca  della  concessione  della
proroga, a modificare il termine di scadenza della eventuale garanzia
fideiussoria richiesta per l'erogazione dell'anticipo, in  modo  tale
che la garanzia abbia validita' fino a nove mesi dopo la scadenza dei
nuovi termini di rendicontazione del progetto. 
    5. In caso  di  mancato  accoglimento  dell'istanza  di  proroga,
ovvero di presentazione della stessa oltre il termine sopra definito,
sono comunque riconosciuti i costi ammessi sostenuti fino al  termine
di durata progettuale originariamente stabilito, purche' il  soggetto
beneficiario si impegni formalmente  a  completare  il  progetto  con
altre   risorse   finanziarie,   fermo   restando   l'obbligo   della
presentazione della documentazione a rendiconto  ai  sensi  dell'art.
14. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                        Misura del contributo 
 
    1. Il contributo e' concesso nella misura del 70 per cento  della
spesa ammissibile. La misura  percentuale  decresce  in  presenza  di
eventuale cofinanziamento superiore  al  30  per  cento  della  spesa
ammissibile. 
    2. Il contributo non puo' in ogni caso superare il limite massimo
di euro 250.000,00. 
    3.  La  misura  del  contributo  e'   determinata   dalla   spesa
ammissibile di cui all'art. 9 al netto del cofinanziamento. 
    4. Qualora le  risorse  disponibili  non  siano  sufficienti,  il
contributo, diversamente da quanto previsto dal comma 2, puo'  essere
concesso per un importo inferiore alla spesa  ammessa,  a  condizione
che il beneficiario assicuri la presenza  di  un'ulteriore  quota  di
cofinanziamento proprio, dei collaboratori o  di  altri  soggetti,  a
copertura  del  costo  totale  del  progetto,  secondo  le  modalita'
previste dall'art. 12 commi 10 e 11. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                Criteri di priorita' e di valutazione 
 
    1. Ai fini della valutazione dei progetti  e  della  formulazione
della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e punteggi: 
      a) dichiarazione e dimostrazione delle prospettive  di  impatto
sul territorio in termini di risultati attesi, fino ad un massimo  di
punti 30, riferiti a: 
        1)  nuove  conoscenze  finalizzate,  nuovi  prodotti,   nuovi
servizi, nuovi processi e metodi di lavoro misurabili in  termini  di
vantaggi rispetto allo stato dell'arte, fino ad un massimo  di  punti
10; 
        2)  crescita  di:  conoscenza,  immagine,   motivazioni   per
ulteriori  sviluppi,   ritorni   finanziari,   occupazione,   per   i
beneficiari e per i partner, fino ad un massimo di punti 10; 
        3) miglioramento della qualita' della vita, del  lavoro,  del
benessere in termini di non utilizzo  di  carburanti  destinati  alla
combustione, di non emissioni di gas combusti polveri,  di  riduzioni
di consumi e di riduzione di emissioni nell'ambito dello sviluppo dei
sistemi per la mobilita' individuale, fino ad un massimo di punti 10; 
      b) dichiarazione e dimostrazione della competenze in ordine  al
raggiungimento  dei  risultati  attesi,  misurabile  in  termini   di
curriculum  del  personale  impiegato  nel  progetto,   di   analoghe
attivita' gia' svolte con particolare riferimento a progetti UE  e  a
progetti finanziati dall' industria o dalla Pubblica Amministrazione,
di disponibilita' a qualunque titolo di strutture  tecnico-logistiche
e di infrastrutture per la realizzazione del  progetto,  fino  ad  un
massimo di punti 25 riferiti al beneficiario e ai partner; 
      c) numero di partecipanti al progetto, fino ad  un  massimo  di
punti 25, e eventuale sede delle imprese nella regione Friuli Venezia
Giulia sulla base dei seguenti parametri: 
        1) numero partecipanti in qualita' di beneficiari fino ad  un
massimo di punti 5; 
    2) numero imprese in collaborazione, fino ad un massimo di  punti
10; 
    3) presenza  di  imprese  in  collaborazione  aventi  sede  nella
regione Friuli Venezia Giulia, fino ad un massimo di punti 5; 
    4) numero enti pubblici territoriali e altri soggetti diversi dai
beneficiari in collaborazione fino a un massimo di punti 5; 
      d) grado del cofinanziamento  dei  collaboratori,  fino  ad  un
massimo di punti 15, sulla base dei seguenti parametri: punti  1  per
ogni 2 per cento del cofinanziamento sul costo  totale.  In  caso  di
percentuali di cofinanziamento costituenti frazioni,  si  applica  il
punteggio determinato dalla percentuale inferiore; 
      e) modalita' di gestione degli aspetti riferiti alla proprieta'
intellettuale,  in  termini  di  definizione   delle   modalita'   di
ripartizione dei  diritti  della  proprieta'  intellettuale  generati
nell'ambito del progetto, di individuazione dei diritti di proprieta'
intellettuale detenuti dalle parti prima dell'avvio  del  progetto  e
necessari  per  la  sua  esecuzione  o  per  la  valorizzazione   dei
risultati, nonche' di modalita' di gestione  dei  risultati  che  non
fanno sorgere diritti di proprieta' intellettuale: fino a un  massimo
di punti 5; 
    2. In caso di  progetti  a  parita'  di  punteggio,  l'ordine  di
graduatoria  e'  determinato   dall'applicazione   successiva   delle
seguenti priorita': 
      a)  progetti  che  hanno   ottenuto   un   punteggio   maggiore
nell'ambito del comma 1, lettera c) punto 2.; 
      b)  progetti  che  hanno   ottenuto   un   punteggio   maggiore
nell'ambito del comma 1, lettera d); 
      c) ordine cronologico di presentazione. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese: 
    a) spese di personale, interno ed esterno, in  particolare  spese
per  ricercatori,  tecnici  e  altro  personale  ausiliario,  purche'
impiegati per il progetto. Per personale  ausiliario  si  intende  il
personale, addetto a coadiuvare il personale svolgente  attivita'  di
ricerca adibito al progetto, con mansioni non di responsabilita'.  Le
spese per il personale ausiliario non possono comunque superare il 20
per cento delle spese del personale. Le spese del  personale  interno
ed esterno sono ammissibili nel rispetto  dei  principi  generali  di
diretta riferibilita', di  stretta  inerenza  e  di  proporzionalita'
delle spese rispetto all'attivita' finanziata; 
    b) spese per strumenti e  attrezzature  nella  misura  e  per  il
periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le
attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita  per
il progetto, sono  considerati  ammissibili  unicamente  i  costi  di
ammortamento corrispondenti alla durata del progetto; 
    c) spese per competenze tecniche e brevetti, acquisiti o ottenuti
in licenza da fonti esterne  a  prezzi  di  mercato,  nell'ambito  di
un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non
comporti elementi di collusione, cosi' come le spese per i servizi di
consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai  fini
dell'attivita' progettuali; 
    d)  spese  generali  supplementari  derivanti  direttamente   dal
progetto; 
    e)  altri  costi  d'esercizio,  inclusi  spese   per   materiali,
forniture e prodotti analoghi,  sostenuti  direttamente  per  effetto
dell'attivita' progettuale; 
    f)  spese  relative  alla  concessione  e  al  riconoscimento  di
brevetti e di altri diritti di proprieta' industriale: 
    2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA)  e'  ammissibile  solo  se
sostenuta dal beneficiario e se non e' da questi recuperabile. 
    3. L'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  e'
ammissibile  esclusivamente  in  relazione  alle   retribuzioni   del
personale effettivamente adibito al progetto. 
    4. le  spese  progettuali  sostenuti  dai  collaboratori  di  cui
all'art. 4 comma 3 non sono ammissibili a contributo. 
    5. Fermo restando le specificazioni  fornite  relativamente  alle
singole voci di spesa, le spese sostenute devono essere comprovati da
fatture quietanzate o, ove cio' non risulti possibile,  da  documenti
contabili aventi forza probatoria equivalente. I  predetti  documenti
devono essere inderogabilmente quietanzati entro il termine  previsto
per la chiusura del rendiconto di cui all'art. 14 comma 1. 
    6. Per  i  progetti  presentati  congiuntamente  in  associazione
temporanea di scopo, le spese potranno essere sostenute singolarmente
dai  rispettivi  componenti  dell'associazione,  fermo  restando  che
soggetto deputato a presentare il rendiconto  relativo  all'attivita'
finanziata e' il capofila. Nel caso in cui le spese vengano sostenute
direttamente dai componenti dell'associazione temporanea di scopo, il
capofila e' tenuto a dimostrare il trasferimento  del  contributo  ai
componenti  dell'associazione  per  un  importo   pari   alle   spese
effettuate dai medesimi. 
    7. La documentazione  giustificativa  e  probatoria  delle  spese
sostenute, ivi compresa quella dei collaboratori, deve essere  tenuta
agli atti  dai  medesimi  beneficiari,  in  quanto  l'Amministrazione
regionale puo' richiederne la presentazione in sede  di  controllo  e
verifica ispettiva. Nel caso di progetti congiunti le verifiche  sono
attuate presso il beneficiario capofila. Analoghe  disposizioni  sono
previste per i collaboratori: le verifiche  sono  attuate  presso  il
capofila del progetto, in caso di  progetti  congiunti  o  presso  il
beneficiario nel caso di progetti individuali. 
    8. Le spese rientranti nelle tipologie di cui  al  comma  1  sono
specificate nel bando di cui all'art. 10 comma 3. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                    Riparto delle risorse e bando 
 
    1. Annualmente e'  stabilito,  nell'ambito  della  disponibilita'
finanziaria, il riparto delle risorse da utilizzare: 
    a) per il finanziamento dei  nuovi  progetti  nell'annualita'  di
riferimento; 
    b) per il finanziamento dei progetti approvati ma non  finanziati
per carenza di risorse  nelle  due  annualita'  precedenti,  mediante
scorrimento della graduatoria di cui all'art. 12, comma 7. In caso di
piu' graduatorie approvate nelle due annualita' precedenti,  e'  data
priorita' all'ultima graduatoria approvata; 
    2. Il  riparto  deve  in  ogni  caso  prevedere  la  destinazione
prioritaria delle risorse al finanziamento dei  progetti  di  cui  al
comma 1, lettera b). 
    3. Con decreto del Direttore centrale  della  Direzione  centrale
istruzione,  universita',  ricerca,   famiglia,   associazionismo   e
cooperazione e' approvato  il  bando  in  cui  sono  individuati  per
l'annualita'  di  riferimento  il  termine  iniziale  e   finale   di
presentazione  delle  domande,   il   numero   massimo   di   domande
presentabili da ciascun beneficiario e le modalita' di  presentazione
delle stesse, sono specificate le  spese  di  cui  all'art.  9,  sono
approvate la modulistica da utilizzare per la richiesta di contributo
e le eventuali note esplicative. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                        Domanda di contributo 
 
    1. La domanda di contributo e' presentata in  conformita'  e  nel
rispetto di quanto previsto nel bando di cui all'art. 10 comma  3  ed
entro il termine dallo stesso indicato. 
    2. La domanda  e'  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dei
beneficiari e, in caso di progetti realizzati in forma congiunta, dal
legale rappresentante di ogni beneficiario che intende costituirsi in
associazione temporanea di scopo. La domanda puo' essere sottoscritta
da soggetto munito di mandato e dei poteri di firma. 
    3.  La  domanda   e'   corredata   da   copia   dell'accordo   di
collaborazione di cui all'art. 4, comma 4. 
    4. La domanda deve contenere: 
    a) la denominazione o  ragione  sociale  del  richiedente  o  dei
richiedenti  con  l'indicazione  del  legale  rappresentante  o   del
soggetto munito dei poteri di firma; 
    b)  la  denominazione  o  ragione   sociale   dei   soggetti   in
collaborazione, con l'indicazione del  legale  rappresentante  o  del
soggetto munito di mandato e dei poteri di firma; 
    c) nel caso di progetti congiunti, una dichiarazione  di  impegno
alla costituzione di un'associazione temporanea  di  scopo  entro  il
termine di 45 giorni dalla concessione, qualora  la  stessa  non  sia
gia' stata costituita; 
    d) la durata progettuale; 
    e) l'ammontare del contributo richiesto; 
    f)  la  dichiarazione  in  merito  alla  posizione  fiscale   del
richiedente o dei richiedenti; 
    g) l'eventuale richiesta di  erogazione  del  contributo  in  via
anticipata, ai sensi dell'art. 13. 
    5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 
    a) l'elaborato progettuale dal quale emergano con  chiarezza  gli
elementi di cui all'art. 8 posseduti dal progetto, gli  obiettivi  da
raggiungere alla conclusione del progetto; 
    b)  un  prospetto  delle  spese  ammissibili  del  progetto   con
l'indicazione del cofinanziamento; 
    c) l'accordo di collaborazione; 
    d) l'atto costitutivo dell'associazione temporanea di  scopo,  in
caso di progetti congiunti e se gia' esistente; 
    e) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
all'art. 3; 
    f) la documentazione comprovante il mandato e i poteri  di  firma
nel caso il sottoscrittore non sia il legale rappresentante; 
    g) una dichiarazione attestante la presenza del cofinanziamento e
l'indicazione del soggetto cofinanziatore; 
    6. Ai fini della determinazione del  numero  massimo  di  domande
presentabili da ciascun  beneficiario,  si  sommano  sia  le  domande
presentate a titolo individuale sia quelle congiunte, indistintamente
come capofila o come partner associato. 
    7. Ogni domanda puo' contenere un solo progetto. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                   Procedimento per l'approvazione 
            dei progetti e la concessione del contributo 
 
    1. La Direzione competente effettua l'istruttoria delle domande e
della documentazione allegata. 
    2. In caso di necessita' la Direzione richiede la  documentazione
integrativa o sostitutiva, da produrre entro i termini indicati dalla
stessa, pena l'archiviazione. 
    3. La selezione  dei  progetti  e'  effettuata  dalla  Direzione,
previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli  articoli
3 e 4, mediante valutazione comparata sulla base dei criteri  di  cui
all'art. 8. 
    4. Per la  valutazione  comparata  la  Direzione  puo'  avvalersi
dell'apporto  consultivo  della  Direzione  Centrale  competente   in
materia  di  mobilita'  e  trasporti  nonche'  di   esperti   esterni
all'Amministrazione regionale, individuati  secondo  quanto  previsto
dalla normativa vigente. 
    5. L'assenza di uno solo dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4
comporta l'esclusione del progetto. 
    6. Sono approvati i progetti ai quali e' attribuito un  punteggio
pari almeno a 40 punti. 
    7. La graduatoria indica: 
    a) i progetti approvati e finanziabili; 
    b) i progetti  approvati  ma  non  finanziabili  per  carenza  di
risorse; 
    c) i progetti non approvati e la relativa motivazione. 
    8. Il Direttore centrale approva la graduatoria  con  decreto  da
pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione. 
    9. Il contributo e' concesso secondo l'ordine di graduatoria, nei
limiti delle risorse annue disponibili, con decreto del Direttore del
Servizio competente, previo accertamento, nei  casi  previsti,  circa
l'insussistenza di cause ostative secondo la  normativa  antimafia  e
previa  acquisizione,  nel  caso  di  prevista  concessione   di   un
contributo per un importo  inferiore  all'ammontare  richiesto  nella
domanda, di una dichiarazione di impegno ad assicurare la presenza di
una quota di  cofinanziamento,  a  copertura  del  costo  totale  del
progetto. 
    10. Qualora  le  risorse  disponibili  non  siano  sufficienti  a
coprire le spese ammissibili, il  proponente  puo'  rideterminare  il
costo del progetto, purche' la  rideterminazione  non  sia  superiore
alla percentuale del 20% delle spese ammissibili. 
    11. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle  risorse
nei limiti della disponibilita' di bilancio in relazione al patto  di
stabilita' e crescita e secondo quanto disposto dal  decreto  di  cui
all'art. 10 comma 4. 
    12.  Qualora  si  rendano  disponibili  risorse  derivanti  dagli
accertamenti e dalle verifiche di cui al comma 9 nonche' da  revoche,
annullamenti o rinunce ai contributi concessi, con apposito  atto  si
procede allo scorrimento della graduatoria. 
 
                              Art. 13. 
 
 
             Erogazione del contributo in via anticipata 
 
    1. L'erogazione del contributo puo' avvenire in via anticipata in
misura non superiore al settanta per cento delle spese ammesse. 
    2.  Nel  caso  in  cui  sia  stata  costituita  un'  associazione
temporanea di scopo, il contributo e' erogato  al  soggetto  capofila
che provvedera'  al  riparto  tra  i  diversi  soggetti  costituitisi
nell'associazione medesima sulla base di  quanto  previsto  nell'atto
costitutivo della stessa. 
    3. Per i soggetti rientranti nei casi di cui  all'art.  39  della
legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle  norme  in
materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  d'accesso),
l'anticipazione sul contributo e' subordinata alla  presentazione  di
fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari  alla  somma  da
erogare maggiorata degli interessi ai  sensi  della  legge  regionale
7/2000  (Testo  unico  delle  norme  in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto d'accesso), e successive modifiche, ed  a
condizione che sia dimostrato lo stato di avanzamento dei lavori. 
    4. L'erogazione del contributo in via anticipata tiene conto  dei
limiti di disponibilita' di bilancio, correlati al patto di stabilita
e crescita. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                           Rendicontazione 
 
    1. Ai  fini  della  rendicontazione  degli  incentivi,  ai  sensi
dell'art. 16, comma 5, della legge regionale 14/2010,  i  beneficiari
devono presentare entro 120 giorni dalla conclusione del progetto,  o
nel  diverso  termine  previsto  dal  decreto  di  concessione,   una
dichiarazione   sottoscritta   dal   funzionario   responsabile   del
procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o  di
servizio, che attesti che l'attivita', per la  quale  l'incentivo  e'
stato erogato, e' stata realizzata nel  rispetto  delle  disposizioni
normative  e  regolamentari  che  disciplinano  la  materia  e  delle
condizioni eventualmente poste nel decreto  di  concessione.  A  tale
dichiarazione e' allegato  un  prospetto  riepilogativo  delle  spese
complessivamente sostenute comprensive della quota  cofinanziata,  da
cui  si  evince  il  rispetto  dei  vincoli  e  dei   requisiti   per
l'ammissibilita' delle spese previste dal presente regolamento. 
    2. Qualora dalla rendicontazione risultasse  una  maggiore  spesa
sostenuta, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase
di  concessione.  In  caso  di  minore  spesa  il  contributo   viene
proporzionalmente rideterminato. 
    3. Qualora dalla rendicontazione risultasse una  spesa  inferiore
all'anticipazione  gia'  erogata  i  beneficiari  sono  tenuti   alla
contestuale restituzione della somma eccedente. 
    4.  A  rendiconto  sono  ammesse  compensazioni  tra  le  diverse
tipologie di spese ammissibili previste nel regolamento, in  caso  di
fisiologici scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di errori
materiali  nella  compilazione  del  prospetto  delle  spese  di  cui
all'art. 11, comma 5, lettera b).  Per  fisiologici  scosta-menti  si
intendono le variazioni di spesa all'interno delle singole  tipologie
in misura non superiore al 5% della spesa prevista e  nei  limiti  di
20.000,00 euro. 
    5. E' ammessa la richiesta motivata di  proroga  del  termine  di
rendicontazione purche' presentata prima della scadenza dello stesso. 
    6.  In  sede  di  rendicontazione  sono  inoltre   indicati   con
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  a  firma  del   legale
rappresentante dei beneficiari o di  soggetto  munito  di  poteri  di
firma, tutti gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per
le stesse finalita' per le quali  e'  stato  concesso  il  contributo
regionale, la  cui  sommatoria  non  deve  superare  complessivamente
l'ammontare  delle  spese  effettivamente  rimaste   a   carico   del
beneficiario.  In  caso  contrario,  il  contributo  regionale  viene
conseguentemente rideterminato. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                       Erogazione a consuntivo 
 
    1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 14, commi 2 e  3,  ai
fini dell'erogazione del contributo o, nel caso di erogazione in  via
anticipata di cui all'art. 13, del saldo dello stesso, i  beneficiari
sono tenuti a presentare il rendiconto e  una  relazione  descrittiva
dell'attivita' realizzata ed attestante il livello di  raggiungimento
degli obiettivi di impatto sul territorio di cui all'art. 8, comma 1,
lettera a), come individuati nel progetto allegato  alla  domanda  di
contributo. 
    2.  Per  la  valutazione  della  relazione  la  Direzione  potra'
avvalersi dell'apporto consultivo della Direzione Centrale competente
in materia di  mobilita'  e  trasporti  nonche'  di  esperti  esterni
all'Amministrazione regionale, individuati  secondo  quanto  previsto
dalla normativa vigente. 
    3.  Nel  caso  in  cui  sia  stata   costituita   un'associazione
temporanea di scopo, il contributo e' erogato  al  soggetto  capofila
che provvedera'  al  riparto  tra  i  diversi  soggetti  costituitisi
nell'associazione medesima sulla base di  quanto  previsto  nell'atto
costitutivo della stessa. 
    4.  L'erogazione  del  contributo  tiene  conto  dei  limiti   di
disponibilita' di  bilancio,  correlati  al  patto  di  stabilita'  e
crescita. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                       Modifiche dei progetti 
 
    1. Le modifiche dei progetti  approvati  sono  ammesse  nei  casi
eccezionali  e  documentati   di   sopravvenuta   impossibilita'   di
realizzare il progetto in  modo  conforme  a  quanto  originariamente
programmato. 
    2. In  ogni  caso  non  sono  ammesse  modifiche  sostanziali  al
progetto inizialmente presentato. 
    3. Per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate
al  progetto  tali  da  alterare  significativamente  gli   obiettivi
preposti   all'attivita'   finanziata,   quali    risultanti    dalla
documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda e da
eventuali  documenti  presentati  ad  integrazione  della   medesima,
nonche' le variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione
ai sensi dell'art. 8. 
    4. L'istanza di modifica e' corredata  dal  prospetto  dei  costi
riformulato sulla base delle richieste di  modifiche  e  sottoscritta
dal legale rappresentante del beneficiario o,  in  caso  di  progetti
realizzati  in  forma  congiunta  per  cui   sia   stata   costituita
l'associazione temporanea di scopo,  dal  legale  rappresentante  del
soggetto capofila. 
    5. Le modifiche sono ammesse a decorrere  dal  ricevimento  della
comunicazione di autorizzazione della Direzione, da adottare entro 30
giorni dal ricevimento  dell'istanza.  La  Direzione  si  riserva  la
facolta' di ammettere le spese relative alle variazioni del  progetto
apportate prima  delle  presentazione  dell'istanza  di  modifica,  a
condizione che le modifiche siano autorizzabili ai sensi dei commi  1
e 2. 
    6. I nuovi eventuali costi indicati risultano  comunque  coerenti
con il quadro generale di progetto. 
    7. L'autorizzazione di eventuali modifiche non determina in alcun
caso l'aumento del contributo concesso. 
    8. Qualora la modifica  progettuale  comporti  una  minore  spesa
ammissibile rispetto a  quello  previsto  dal  progetto  inizialmente
presentato, la Direzione procede alla proporzionale  rideterminazione
del contributo concesso. 
    9. In caso di mancato accoglimento  dell'istanza,  sono  comunque
riconosciute le spese sostenute  che  non  rientrano  nella  modifica
dell'intervento, purche' non si tratti  di  modifica  sostanziale  ai
sensi del comma 3 ed a condizione  che  il  beneficiario  si  impegni
formalmente a completare il progetto con altre  risorse  finanziarie,
fermo restando l'obbligo della presentazione della  documentazione  a
rendiconto ai sensi dell'art. 14. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                        Revoca del contributo 
 
    1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi: 
    a) mancato conseguimento degli obiettivi riferiti al progetto; 
    b) rinuncia del beneficiario; 
    c) difformita' nella realizzazione dal  progetto  originario  che
comporta una diversa valutazione del progetto rispetto ai criteri  di
selezione originariamente  previsti,  tale  che  il  nuovo  punteggio
attribuibile al progetto risulti inferiore  al  punteggio  attribuito
all'ultimo progetto ammesso a finanziamento; 
    d) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei
requisiti di ammissibilita' dichiarati; 
    e) mancato rispetto dei termini di cui all'art. 5 commi 1 e 2; 
    f) negli altri casi previsti dal Titolo III della legge regionale
7/2000. 
    2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle  somme
erogate con le modalita' previste dall'art. 49 della legge  regionale
7/2000. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                       Vincolo di destinazione 
 
    1.  Il  soggetto  beneficiario  ha  l'obbligo  di  mantenere   la
destinazione dei beni mobili per tutto il ciclo di vita del  progetto
a decorrere dalla data indicata nel decreto di concessione. 
 
                              Art. 19. 
 
 
                     Cumulo con altri contributi 
 
    1. I contributi di cui al  presente  regolamento  possono  essere
cumulati  con  altri  contributi  e  provvidenze  pubblici,  comunque
denominati, nei limiti di cui all'art. 14, comma 6. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                  Ispezioni e controlli a campione 
 
    1. La Direzione dispone ispezioni  e  controlli  a  campione,  in
conformita' delle  disposizioni  organizzative  interne  a  tal  fine
emanate dal Direttore centrale. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la
legge regionale 7/2000. 
 
                              Art. 22. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
 
                                TONDO