Allegato Regolamento per la concessione di contributi a sostegno della ricerca, dello sviluppo, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per lo sviluppo di sistemi per la mobilita' individuale finalizzati alla riduzione di consumi e di emissioni, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 11 agosto 2010 n. 14. Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento definisce, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi previsti dall'art. 16 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilita' individuale ecologica e il suo sviluppo), per la realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico finalizzati allo sviluppo di sistemi per la mobilita' individuale che non utilizzino carburanti destinati alla combustione e non producano emissioni di gas combusti polveri, nonche' allo sviluppo di sistemi con caratteristiche equivalenti aventi la funzione di ridurne consumi ed emissioni, non costituenti aiuti di Stato in conformita' alla «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» 2006/C 323/01. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) RICERCA INDUSTRIALE: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi. b) SVILUPPO SPERIMENTALE: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi ammissibili. Costituiscono inoltre sviluppo sperimentale aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. c) INNOVAZIONE: si intende: 1) innovazione del processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacita' di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli gia' in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; 2) innovazione organizzativa: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi gia' utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati. d) TRASFERIMENTO TECNOLOGICO: il trasferimento di conoscenze e di tecnologie di carattere non economico tra soggetti che realizzano innovazione e soggetti che utilizzano l'innovazione al fine di favorirne l'acquisizione e la circolazione. Affinche' il trasferimento possa ritenersi di carattere non economico devono verificarsi entrambe le seguenti condizioni: 1) tutti i redditi provenienti dalle attivita' di trasferimento sono reinvestiti nelle attivita' principali dei beneficiari; 2) Il trasferimento e' di natura interna, quando la gestione della conoscenza dei beneficiari e' svolta o da un dipartimento oppure dall'affiliata di un beneficiario o congiuntamente con altri beneficiari, ovvero, di natura esterna. Nel caso in cui il trasferimento tecnologico sia di natura esterna, l'attivita' puo' ritenersi di carattere non economico qualora il soggetto beneficiario dimostri di aver svolto l'attivita' di trasferimento tecnologico a favore di un destinatario finale a titolo gratuito e di non avere ricevuto alcun vantaggio economico in quanto il finanziamento ricevuto per tale attivita' e' stato integralmente trasmesso al destinatario finale. In tal caso il soggetto beneficiario e' tenuto ad applicare le disposizioni relative agli aiuti di stato nei confronti del destinatario finale. Le attivita' di natura esterna per le quali il soggetto beneficiario riceve una remunerazione appropriata per le stesse e applica i normali prezzi di mercato sono considerate attivita' di natura economica e pertanto non ammissibili a finanziamento. e) SEDE: la sede principale o unita' locale in cui si svolge in modo effettivo e continuativo l'attivita' oggetto del contributo; f) COLLABORAZIONE: la situazione, oggetto di uno specifico accordo contenente quanto previsto dall'art. 4, comma 4, in cui due o piu' partner, dei quali almeno uno appartenente ai beneficiari previsti dall'art. 3, partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi ed i risultati. Il subappalto non e' considerato come una collaborazione effettiva. g) PROGETTI CONGIUNTI: progetti presentati, in collaborazione con imprese, enti pubblici territoriali, altri soggetti diversi dai beneficiari, da almeno due beneficiari previsti dall'art. 3, comma 1, che intendano costituire un'associazione temporanea di scopo; h) COFINANZIAMENTO: costo afferente al progetto non oggetto di contributo. La collaborazione di soggetti diversi dai beneficiari e' sempre considerata prestata a titolo di cofinanziamento. Il cofinanziamento puo' essere in denaro o in natura. i) ATTIVITA' ECONOMICA: un'attivita' consistente nell'offerta di beni e servizi su un dato mercato. j) SISTEMI PER LA MOBILITA' INDIVIDUALE: mezzi o insieme di mezzi appartenenti alle tipologie di cui all'art. 2 della legge regionale 11 agosto 2010 n. 14, ad uso privato, destinati allo spostamento di persone. k) UNIVERSITA' REGIONALI: Universita' degli Studi di Trieste, Universita' degli Studi di Udine e Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste. l) ORGANISMI DI RICERCA: soggetto, quale un'universita' o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualita' di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacita' di ricerca dell'ente medesimo ne' ai risultati prodotti; Art. 3. Requisiti dei beneficiari 1. Possono beneficiare dei contributi i seguenti soggetti: a) Universita' regionali; b) Organismi di ricerca. 2. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare dei contributi in forma individuale o in forma congiunta, in quest'ultimo caso attraverso la costituzione di un'associazione temporanea di scopo mediante la stipula di atto pubblico o scrittura privata autenticata avente ad oggetto un contratto di mandato speciale con rappresentanza. 3. limitatamente agli organismi di ricerca di cui al comma 1 lettera b), i beneficiari devono possedere i seguenti requisiti: a) avere quale finalita' principale lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e la diffusione dei risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; b) reinvestire tutti gli utili interamente nelle attivita' di ricerca, nella diffusione dei risultati della stessa o nell'insegnamento; c) non svolgere attivita' economica consistente nell'offerta di beni e servizi sul mercato; d) avere sede principale o unita' locale nella Regione Friuli Venezia Giulia; e) non trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali. 4. In deroga a quanto previsto dal comma 3, lettera c), possono beneficiare dei contributi, limitatamente alle attivita' non economiche, i soggetti svolgenti anche attivita' di natura economica purche', per evitare sovvenzioni incrociate dell'attivita' economica, siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) le attivita' economiche e non economiche devono essere chiaramente distinte; b) i costi relativi alle attivita' economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti; c) i finanziamenti relativi alle attivita' economiche e non economiche devono essere chiaramente distinti. Art. 4. Requisiti dei progetti 1. Sono finanziabili i progetti riguardanti: a) la ricerca industriale; b) lo sviluppo sperimentale; c) l'innovazione; d) il trasferimento tecnologico; 2. I progetti di cui al comma 1 devono altresi' possedere i seguenti requisiti: a) essere realizzati in collaborazione con almeno un'impresa. b) essere realizzati, per almeno il 70 per cento delle attivita' previste, sul territorio regionale. La percentuale di attivita' svolta sul territorio regionale si misura sul costo totale del progetto; c) essere almeno parzialmente cofinanziati dai collaboratori; 3. Gli enti pubblici territoriali e altri soggetti diversi dai beneficiari di cui all'art. 3 possono collaborare nella realizzazione del progetto. 4. La collaborazione di cui al comma 2, lettera a) deve rispettare almeno una delle seguenti condizioni: a) i risultati che non fanno sorgere diritti di proprieta' intellettuale possono avere larga diffusione ed il beneficiario e' titolare di tutti i diritti di proprieta' intellettuale sui risultati ottenuti dalla sua attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione. Per titolare di tutti i diritti si intende che il beneficiario gode pienamente dei vantaggi economici derivanti da detti diritti di cui mantiene il pieno godimento, in particolare il diritto di proprieta' e il diritto di concedere licenze. Queste condizioni possono essere soddisfatte anche se il beneficiario decide di stipulare ulteriori contratti relativi a detti diritti compreso, in particolare, il diritto di cederli in licenza al suo partner nel progetto di collaborazione; b) il beneficiario riceve dai partner in collaborazione un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprieta' intellettuale derivanti dall'attivita' dallo stesso svolta nell'ambito del progetto e che sono trasferiti alle imprese partecipanti. Il contributo dei partner in collaborazione ai costi del beneficiario sara' dedotto da tale compenso. Per compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprieta' intellettuale si intende il compenso per il pieno vantaggio economico derivante da tali diritti. Tale condizione si ritiene soddisfatta se il beneficiario, in qualita' di venditore, negozia per ottenere il massimo beneficio al momento della conclusione del contratto; c) tutti i diritti di proprieta' intellettuale sui risultati delle attivita' di RSI, cosi' come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto. 5. La collaborazione progettuale di cui al comma 2, lettera a) e di cui al comma 3 deve risultare da uno specifico accordo riguardante i rapporti intercorrenti tra i partner, che preveda l'impegno del collaboratore a fornire al beneficiario di cui all'art. 3 la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione della spesa. L'accordo deve altresi' prevedere l'impegno a soddisfare almeno una delle condizioni di cui al comma 4. 6. I partner in collaborazione di cui al comma 3 in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lettere b) c) non sono tenuti al rispetto delle condizioni previste dal comma 4. Art. 5. Durata dei progetti 1. I progetti devono avere una durata compresa tra un anno e un triennio, pena l'inammissibilita' ovvero la revoca del contributo, fermo restando quanto previsto dall'art. 6. 2. I progetti sono avviati a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e comunque, pena la revoca della concessione, entro il termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del finanziamento. Non sono riconosciute le spese sostenute precedentemente alla data di presentazione della domanda di contributo. 3. L'avvio del progetto e' comprovato dalla prima data della documentazione giustificativa dei costi sostenuti. 4. Contestualmente all'avvio delle attivita' progettuali e comunque entro il termine di quindici giorni, i beneficiari sono tenuti a dare comunicazione scritta della data di avvio. Art. 6. Proroghe dei termini di realizzazione dei progetti 1. Eventuali richieste di proroga dei termini di realizzazione del progetto di cui all'art. 5 sono debitamente motivate e presentate alla Direzione centrale istruzione, universita', ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, di seguito denominata Direzione, prima della scadenza dei termini stessi. 2. La Direzione si riserva, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'accoglimento della predetta istanza. I termini sono sospesi in caso di richiesta di chiarimenti o documentazione integrativa necessaria ai fini della concessione della proroga. 3. La proroga dei termini di realizzazione del progetto comporta l'automatica proroga dei termini per la presentazione della documentazione a rendiconto. 4. In caso di accoglimento dell'istanza di proroga il beneficiario e' tenuto, pena la revoca della concessione della proroga, a modificare il termine di scadenza della eventuale garanzia fideiussoria richiesta per l'erogazione dell'anticipo, in modo tale che la garanzia abbia validita' fino a nove mesi dopo la scadenza dei nuovi termini di rendicontazione del progetto. 5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione della stessa oltre il termine sopra definito, sono comunque riconosciuti i costi ammessi sostenuti fino al termine di durata progettuale originariamente stabilito, purche' il soggetto beneficiario si impegni formalmente a completare il progetto con altre risorse finanziarie, fermo restando l'obbligo della presentazione della documentazione a rendiconto ai sensi dell'art. 14. Art. 7. Misura del contributo 1. Il contributo e' concesso nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile. La misura percentuale decresce in presenza di eventuale cofinanziamento superiore al 30 per cento della spesa ammissibile. 2. Il contributo non puo' in ogni caso superare il limite massimo di euro 250.000,00. 3. La misura del contributo e' determinata dalla spesa ammissibile di cui all'art. 9 al netto del cofinanziamento. 4. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti, il contributo, diversamente da quanto previsto dal comma 2, puo' essere concesso per un importo inferiore alla spesa ammessa, a condizione che il beneficiario assicuri la presenza di un'ulteriore quota di cofinanziamento proprio, dei collaboratori o di altri soggetti, a copertura del costo totale del progetto, secondo le modalita' previste dall'art. 12 commi 10 e 11. Art. 8. Criteri di priorita' e di valutazione 1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e punteggi: a) dichiarazione e dimostrazione delle prospettive di impatto sul territorio in termini di risultati attesi, fino ad un massimo di punti 30, riferiti a: 1) nuove conoscenze finalizzate, nuovi prodotti, nuovi servizi, nuovi processi e metodi di lavoro misurabili in termini di vantaggi rispetto allo stato dell'arte, fino ad un massimo di punti 10; 2) crescita di: conoscenza, immagine, motivazioni per ulteriori sviluppi, ritorni finanziari, occupazione, per i beneficiari e per i partner, fino ad un massimo di punti 10; 3) miglioramento della qualita' della vita, del lavoro, del benessere in termini di non utilizzo di carburanti destinati alla combustione, di non emissioni di gas combusti polveri, di riduzioni di consumi e di riduzione di emissioni nell'ambito dello sviluppo dei sistemi per la mobilita' individuale, fino ad un massimo di punti 10; b) dichiarazione e dimostrazione della competenze in ordine al raggiungimento dei risultati attesi, misurabile in termini di curriculum del personale impiegato nel progetto, di analoghe attivita' gia' svolte con particolare riferimento a progetti UE e a progetti finanziati dall' industria o dalla Pubblica Amministrazione, di disponibilita' a qualunque titolo di strutture tecnico-logistiche e di infrastrutture per la realizzazione del progetto, fino ad un massimo di punti 25 riferiti al beneficiario e ai partner; c) numero di partecipanti al progetto, fino ad un massimo di punti 25, e eventuale sede delle imprese nella regione Friuli Venezia Giulia sulla base dei seguenti parametri: 1) numero partecipanti in qualita' di beneficiari fino ad un massimo di punti 5; 2) numero imprese in collaborazione, fino ad un massimo di punti 10; 3) presenza di imprese in collaborazione aventi sede nella regione Friuli Venezia Giulia, fino ad un massimo di punti 5; 4) numero enti pubblici territoriali e altri soggetti diversi dai beneficiari in collaborazione fino a un massimo di punti 5; d) grado del cofinanziamento dei collaboratori, fino ad un massimo di punti 15, sulla base dei seguenti parametri: punti 1 per ogni 2 per cento del cofinanziamento sul costo totale. In caso di percentuali di cofinanziamento costituenti frazioni, si applica il punteggio determinato dalla percentuale inferiore; e) modalita' di gestione degli aspetti riferiti alla proprieta' intellettuale, in termini di definizione delle modalita' di ripartizione dei diritti della proprieta' intellettuale generati nell'ambito del progetto, di individuazione dei diritti di proprieta' intellettuale detenuti dalle parti prima dell'avvio del progetto e necessari per la sua esecuzione o per la valorizzazione dei risultati, nonche' di modalita' di gestione dei risultati che non fanno sorgere diritti di proprieta' intellettuale: fino a un massimo di punti 5; 2. In caso di progetti a parita' di punteggio, l'ordine di graduatoria e' determinato dall'applicazione successiva delle seguenti priorita': a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del comma 1, lettera c) punto 2.; b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del comma 1, lettera d); c) ordine cronologico di presentazione. Art. 9. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese: a) spese di personale, interno ed esterno, in particolare spese per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, purche' impiegati per il progetto. Per personale ausiliario si intende il personale, addetto a coadiuvare il personale svolgente attivita' di ricerca adibito al progetto, con mansioni non di responsabilita'. Le spese per il personale ausiliario non possono comunque superare il 20 per cento delle spese del personale. Le spese del personale interno ed esterno sono ammissibili nel rispetto dei principi generali di diretta riferibilita', di stretta inerenza e di proporzionalita' delle spese rispetto all'attivita' finanziata; b) spese per strumenti e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto; c) spese per competenze tecniche e brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, cosi' come le spese per i servizi di consulenza e i servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivita' progettuali; d) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto; e) altri costi d'esercizio, inclusi spese per materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attivita' progettuale; f) spese relative alla concessione e al riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprieta' industriale: 2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' ammissibile solo se sostenuta dal beneficiario e se non e' da questi recuperabile. 3. L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e' ammissibile esclusivamente in relazione alle retribuzioni del personale effettivamente adibito al progetto. 4. le spese progettuali sostenuti dai collaboratori di cui all'art. 4 comma 3 non sono ammissibili a contributo. 5. Fermo restando le specificazioni fornite relativamente alle singole voci di spesa, le spese sostenute devono essere comprovati da fatture quietanzate o, ove cio' non risulti possibile, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. I predetti documenti devono essere inderogabilmente quietanzati entro il termine previsto per la chiusura del rendiconto di cui all'art. 14 comma 1. 6. Per i progetti presentati congiuntamente in associazione temporanea di scopo, le spese potranno essere sostenute singolarmente dai rispettivi componenti dell'associazione, fermo restando che soggetto deputato a presentare il rendiconto relativo all'attivita' finanziata e' il capofila. Nel caso in cui le spese vengano sostenute direttamente dai componenti dell'associazione temporanea di scopo, il capofila e' tenuto a dimostrare il trasferimento del contributo ai componenti dell'associazione per un importo pari alle spese effettuate dai medesimi. 7. La documentazione giustificativa e probatoria delle spese sostenute, ivi compresa quella dei collaboratori, deve essere tenuta agli atti dai medesimi beneficiari, in quanto l'Amministrazione regionale puo' richiederne la presentazione in sede di controllo e verifica ispettiva. Nel caso di progetti congiunti le verifiche sono attuate presso il beneficiario capofila. Analoghe disposizioni sono previste per i collaboratori: le verifiche sono attuate presso il capofila del progetto, in caso di progetti congiunti o presso il beneficiario nel caso di progetti individuali. 8. Le spese rientranti nelle tipologie di cui al comma 1 sono specificate nel bando di cui all'art. 10 comma 3. Art. 10. Riparto delle risorse e bando 1. Annualmente e' stabilito, nell'ambito della disponibilita' finanziaria, il riparto delle risorse da utilizzare: a) per il finanziamento dei nuovi progetti nell'annualita' di riferimento; b) per il finanziamento dei progetti approvati ma non finanziati per carenza di risorse nelle due annualita' precedenti, mediante scorrimento della graduatoria di cui all'art. 12, comma 7. In caso di piu' graduatorie approvate nelle due annualita' precedenti, e' data priorita' all'ultima graduatoria approvata; 2. Il riparto deve in ogni caso prevedere la destinazione prioritaria delle risorse al finanziamento dei progetti di cui al comma 1, lettera b). 3. Con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale istruzione, universita', ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione e' approvato il bando in cui sono individuati per l'annualita' di riferimento il termine iniziale e finale di presentazione delle domande, il numero massimo di domande presentabili da ciascun beneficiario e le modalita' di presentazione delle stesse, sono specificate le spese di cui all'art. 9, sono approvate la modulistica da utilizzare per la richiesta di contributo e le eventuali note esplicative. Art. 11. Domanda di contributo 1. La domanda di contributo e' presentata in conformita' e nel rispetto di quanto previsto nel bando di cui all'art. 10 comma 3 ed entro il termine dallo stesso indicato. 2. La domanda e' sottoscritta dal legale rappresentante dei beneficiari e, in caso di progetti realizzati in forma congiunta, dal legale rappresentante di ogni beneficiario che intende costituirsi in associazione temporanea di scopo. La domanda puo' essere sottoscritta da soggetto munito di mandato e dei poteri di firma. 3. La domanda e' corredata da copia dell'accordo di collaborazione di cui all'art. 4, comma 4. 4. La domanda deve contenere: a) la denominazione o ragione sociale del richiedente o dei richiedenti con l'indicazione del legale rappresentante o del soggetto munito dei poteri di firma; b) la denominazione o ragione sociale dei soggetti in collaborazione, con l'indicazione del legale rappresentante o del soggetto munito di mandato e dei poteri di firma; c) nel caso di progetti congiunti, una dichiarazione di impegno alla costituzione di un'associazione temporanea di scopo entro il termine di 45 giorni dalla concessione, qualora la stessa non sia gia' stata costituita; d) la durata progettuale; e) l'ammontare del contributo richiesto; f) la dichiarazione in merito alla posizione fiscale del richiedente o dei richiedenti; g) l'eventuale richiesta di erogazione del contributo in via anticipata, ai sensi dell'art. 13. 5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: a) l'elaborato progettuale dal quale emergano con chiarezza gli elementi di cui all'art. 8 posseduti dal progetto, gli obiettivi da raggiungere alla conclusione del progetto; b) un prospetto delle spese ammissibili del progetto con l'indicazione del cofinanziamento; c) l'accordo di collaborazione; d) l'atto costitutivo dell'associazione temporanea di scopo, in caso di progetti congiunti e se gia' esistente; e) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3; f) la documentazione comprovante il mandato e i poteri di firma nel caso il sottoscrittore non sia il legale rappresentante; g) una dichiarazione attestante la presenza del cofinanziamento e l'indicazione del soggetto cofinanziatore; 6. Ai fini della determinazione del numero massimo di domande presentabili da ciascun beneficiario, si sommano sia le domande presentate a titolo individuale sia quelle congiunte, indistintamente come capofila o come partner associato. 7. Ogni domanda puo' contenere un solo progetto. Art. 12. Procedimento per l'approvazione dei progetti e la concessione del contributo 1. La Direzione competente effettua l'istruttoria delle domande e della documentazione allegata. 2. In caso di necessita' la Direzione richiede la documentazione integrativa o sostitutiva, da produrre entro i termini indicati dalla stessa, pena l'archiviazione. 3. La selezione dei progetti e' effettuata dalla Direzione, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, mediante valutazione comparata sulla base dei criteri di cui all'art. 8. 4. Per la valutazione comparata la Direzione puo' avvalersi dell'apporto consultivo della Direzione Centrale competente in materia di mobilita' e trasporti nonche' di esperti esterni all'Amministrazione regionale, individuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 5. L'assenza di uno solo dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 comporta l'esclusione del progetto. 6. Sono approvati i progetti ai quali e' attribuito un punteggio pari almeno a 40 punti. 7. La graduatoria indica: a) i progetti approvati e finanziabili; b) i progetti approvati ma non finanziabili per carenza di risorse; c) i progetti non approvati e la relativa motivazione. 8. Il Direttore centrale approva la graduatoria con decreto da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione. 9. Il contributo e' concesso secondo l'ordine di graduatoria, nei limiti delle risorse annue disponibili, con decreto del Direttore del Servizio competente, previo accertamento, nei casi previsti, circa l'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia e previa acquisizione, nel caso di prevista concessione di un contributo per un importo inferiore all'ammontare richiesto nella domanda, di una dichiarazione di impegno ad assicurare la presenza di una quota di cofinanziamento, a copertura del costo totale del progetto. 10. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire le spese ammissibili, il proponente puo' rideterminare il costo del progetto, purche' la rideterminazione non sia superiore alla percentuale del 20% delle spese ammissibili. 11. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse nei limiti della disponibilita' di bilancio in relazione al patto di stabilita' e crescita e secondo quanto disposto dal decreto di cui all'art. 10 comma 4. 12. Qualora si rendano disponibili risorse derivanti dagli accertamenti e dalle verifiche di cui al comma 9 nonche' da revoche, annullamenti o rinunce ai contributi concessi, con apposito atto si procede allo scorrimento della graduatoria. Art. 13. Erogazione del contributo in via anticipata 1. L'erogazione del contributo puo' avvenire in via anticipata in misura non superiore al settanta per cento delle spese ammesse. 2. Nel caso in cui sia stata costituita un' associazione temporanea di scopo, il contributo e' erogato al soggetto capofila che provvedera' al riparto tra i diversi soggetti costituitisi nell'associazione medesima sulla base di quanto previsto nell'atto costitutivo della stessa. 3. Per i soggetti rientranti nei casi di cui all'art. 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso), l'anticipazione sul contributo e' subordinata alla presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso), e successive modifiche, ed a condizione che sia dimostrato lo stato di avanzamento dei lavori. 4. L'erogazione del contributo in via anticipata tiene conto dei limiti di disponibilita' di bilancio, correlati al patto di stabilita e crescita. Art. 14. Rendicontazione 1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge regionale 14/2010, i beneficiari devono presentare entro 120 giorni dalla conclusione del progetto, o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attivita', per la quale l'incentivo e' stato erogato, e' stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione. A tale dichiarazione e' allegato un prospetto riepilogativo delle spese complessivamente sostenute comprensive della quota cofinanziata, da cui si evince il rispetto dei vincoli e dei requisiti per l'ammissibilita' delle spese previste dal presente regolamento. 2. Qualora dalla rendicontazione risultasse una maggiore spesa sostenuta, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione. In caso di minore spesa il contributo viene proporzionalmente rideterminato. 3. Qualora dalla rendicontazione risultasse una spesa inferiore all'anticipazione gia' erogata i beneficiari sono tenuti alla contestuale restituzione della somma eccedente. 4. A rendiconto sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spese ammissibili previste nel regolamento, in caso di fisiologici scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di errori materiali nella compilazione del prospetto delle spese di cui all'art. 11, comma 5, lettera b). Per fisiologici scosta-menti si intendono le variazioni di spesa all'interno delle singole tipologie in misura non superiore al 5% della spesa prevista e nei limiti di 20.000,00 euro. 5. E' ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purche' presentata prima della scadenza dello stesso. 6. In sede di rendicontazione sono inoltre indicati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante dei beneficiari o di soggetto munito di poteri di firma, tutti gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per le stesse finalita' per le quali e' stato concesso il contributo regionale, la cui sommatoria non deve superare complessivamente l'ammontare delle spese effettivamente rimaste a carico del beneficiario. In caso contrario, il contributo regionale viene conseguentemente rideterminato. Art. 15. Erogazione a consuntivo 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 14, commi 2 e 3, ai fini dell'erogazione del contributo o, nel caso di erogazione in via anticipata di cui all'art. 13, del saldo dello stesso, i beneficiari sono tenuti a presentare il rendiconto e una relazione descrittiva dell'attivita' realizzata ed attestante il livello di raggiungimento degli obiettivi di impatto sul territorio di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), come individuati nel progetto allegato alla domanda di contributo. 2. Per la valutazione della relazione la Direzione potra' avvalersi dell'apporto consultivo della Direzione Centrale competente in materia di mobilita' e trasporti nonche' di esperti esterni all'Amministrazione regionale, individuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 3. Nel caso in cui sia stata costituita un'associazione temporanea di scopo, il contributo e' erogato al soggetto capofila che provvedera' al riparto tra i diversi soggetti costituitisi nell'associazione medesima sulla base di quanto previsto nell'atto costitutivo della stessa. 4. L'erogazione del contributo tiene conto dei limiti di disponibilita' di bilancio, correlati al patto di stabilita' e crescita. Art. 16. Modifiche dei progetti 1. Le modifiche dei progetti approvati sono ammesse nei casi eccezionali e documentati di sopravvenuta impossibilita' di realizzare il progetto in modo conforme a quanto originariamente programmato. 2. In ogni caso non sono ammesse modifiche sostanziali al progetto inizialmente presentato. 3. Per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate al progetto tali da alterare significativamente gli obiettivi preposti all'attivita' finanziata, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima, nonche' le variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 8. 4. L'istanza di modifica e' corredata dal prospetto dei costi riformulato sulla base delle richieste di modifiche e sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o, in caso di progetti realizzati in forma congiunta per cui sia stata costituita l'associazione temporanea di scopo, dal legale rappresentante del soggetto capofila. 5. Le modifiche sono ammesse a decorrere dal ricevimento della comunicazione di autorizzazione della Direzione, da adottare entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. La Direzione si riserva la facolta' di ammettere le spese relative alle variazioni del progetto apportate prima delle presentazione dell'istanza di modifica, a condizione che le modifiche siano autorizzabili ai sensi dei commi 1 e 2. 6. I nuovi eventuali costi indicati risultano comunque coerenti con il quadro generale di progetto. 7. L'autorizzazione di eventuali modifiche non determina in alcun caso l'aumento del contributo concesso. 8. Qualora la modifica progettuale comporti una minore spesa ammissibile rispetto a quello previsto dal progetto inizialmente presentato, la Direzione procede alla proporzionale rideterminazione del contributo concesso. 9. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, sono comunque riconosciute le spese sostenute che non rientrano nella modifica dell'intervento, purche' non si tratti di modifica sostanziale ai sensi del comma 3 ed a condizione che il beneficiario si impegni formalmente a completare il progetto con altre risorse finanziarie, fermo restando l'obbligo della presentazione della documentazione a rendiconto ai sensi dell'art. 14. Art. 17. Revoca del contributo 1. Il contributo concesso viene revocato nei seguenti casi: a) mancato conseguimento degli obiettivi riferiti al progetto; b) rinuncia del beneficiario; c) difformita' nella realizzazione dal progetto originario che comporta una diversa valutazione del progetto rispetto ai criteri di selezione originariamente previsti, tale che il nuovo punteggio attribuibile al progetto risulti inferiore al punteggio attribuito all'ultimo progetto ammesso a finanziamento; d) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilita' dichiarati; e) mancato rispetto dei termini di cui all'art. 5 commi 1 e 2; f) negli altri casi previsti dal Titolo III della legge regionale 7/2000. 2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate con le modalita' previste dall'art. 49 della legge regionale 7/2000. Art. 18. Vincolo di destinazione 1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per tutto il ciclo di vita del progetto a decorrere dalla data indicata nel decreto di concessione. Art. 19. Cumulo con altri contributi 1. I contributi di cui al presente regolamento possono essere cumulati con altri contributi e provvidenze pubblici, comunque denominati, nei limiti di cui all'art. 14, comma 6. Art. 20. Ispezioni e controlli a campione 1. La Direzione dispone ispezioni e controlli a campione, in conformita' delle disposizioni organizzative interne a tal fine emanate dal Direttore centrale. Art. 21. Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la legge regionale 7/2000. Art. 22. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO