Art. 14 Vigilanza e controllo 1. L'amministrazione competente effettua: a) le attivita' di vigilanza e controllo relative alla gestione degli impianti di cui al presente regolamento; b) i controlli sui Piani di utilizzazione agronomica, estraendo annualmente un campione di imprese agricole singole o associate pari ad almeno il quattro per cento del totale. 2. I controlli ambientali sulle imprese agricole singole o associate di cui al comma 1, lettera b), sono effettuati dall'A.R.P.A.