Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) digestione anaerobica: degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi in condizioni di anaerobiosi; b) impresa agricola: ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, cosi' come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e' l'unita' tecnico economica dedita alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura e all'allevamento di animali e alle attivita' connesse, intendendo per attivita' connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette dalla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico; c) registro dell'impianto: il complesso della documentazione cartacea e degli atti previsti dal presente regolamento depositata presso l'azienda, o la sede legale dell'associazione nel caso di aziende consorziate, ovvero in copia nel caso di deposito presso un centro di assistenza agricola autorizzato (CAA); d) impianto aziendale: impianto al servizio di una singola impresa agricola che ha ad oggetto la manipolazione, la trasformazione e la valorizzazione degli effluenti di allevamento, in miscela con le biomasse; gli effluenti di allevamento e le biomasse devono essere prodotti prevalentemente dall'impresa medesima; e) impianto interaziendale: impianto a servizio di piu' imprese agricole associate che ha ad oggetto la manipolazione, la trasformazione e la valorizzazione degli effluenti di allevamento in miscela con le bio-masse, prodotti prevalentemente nelle medesime imprese; f) impianto di digestione anaerobica: il reattore anaerobico e tutte le pertinenze dell'impianto, funzionali al processo di digestione, di utilizzazione agronomica successiva del digestato o delle sue frazioni, nonche' di produzione e di gestione del biogas prodotto.