Art. 11 
 
Conciliazione fra famiglia e lavoro nelle organizzazioni pubbliche  e
                               private 
 
    1.  La  Provincia  promuove  l'adozione  da  parte  di  tutte  le
organizzazioni pubbliche e private di  modalita'  di  gestione  delle
risorse umane che consentano di realizzare, con misure  concrete,  la
conciliazione dei tempi della vita lavorativa con i tempi della  vita
familiare. Con deliberazione la Giunta provinciale puo'  disciplinare
le  linee  guida  per  la  certificazione  delle  organizzazioni  che
aderiscono a questo modello. 
    2. Le organizzazioni che adottano il modello previsto dal comma 1
e quelle rientranti nel distretto dell'economia solidale disciplinato
dall'art. 5 della legge provinciale sulle politiche sociali  e  dalla
legge provinciale 17  giugno  2010,  n.  13  (Promozione  e  sviluppo
dell'economia solidale e della sociale delle imprese), sono  iscritte
nel registro previsto dall'art. 16, comma 2.