Art. 11 Conciliazione fra famiglia e lavoro nelle organizzazioni pubbliche e private 1. La Provincia promuove l'adozione da parte di tutte le organizzazioni pubbliche e private di modalita' di gestione delle risorse umane che consentano di realizzare, con misure concrete, la conciliazione dei tempi della vita lavorativa con i tempi della vita familiare. Con deliberazione la Giunta provinciale puo' disciplinare le linee guida per la certificazione delle organizzazioni che aderiscono a questo modello. 2. Le organizzazioni che adottano il modello previsto dal comma 1 e quelle rientranti nel distretto dell'economia solidale disciplinato dall'art. 5 della legge provinciale sulle politiche sociali e dalla legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della sociale delle imprese), sono iscritte nel registro previsto dall'art. 16, comma 2.