Art. 15 
 
     Attivita' lavorative per studenti durante il periodo estivo 
 
    1. La Provincia riconosce il  potenziale  educativo  e  formativo
delle attivita'  lavorative  che  gli  studenti  in  eta'  lavorativa
svolgono durante il periodo estivo, anche all'estero, e  sostiene  lo
sviluppo di queste attivita' lavorative estive quale strumento per: 
      a) promuovere la formazione dei giovani; 
      b) accrescere il benessere e lo sviluppo della persona; 
      c) promuovere il benessere familiare; 
      d) favorire la conciliazione fra famiglia e lavoro nel  periodo
estivo. 
    Per le finalita' del comma 1 la Provincia promuove l'incontro fra
domanda e offerta di lavoro estivo  dei  giovani  anche  in  eta'  di
obbligo scolastico.