Art. 15 Attivita' lavorative per studenti durante il periodo estivo 1. La Provincia riconosce il potenziale educativo e formativo delle attivita' lavorative che gli studenti in eta' lavorativa svolgono durante il periodo estivo, anche all'estero, e sostiene lo sviluppo di queste attivita' lavorative estive quale strumento per: a) promuovere la formazione dei giovani; b) accrescere il benessere e lo sviluppo della persona; c) promuovere il benessere familiare; d) favorire la conciliazione fra famiglia e lavoro nel periodo estivo. Per le finalita' del comma 1 la Provincia promuove l'incontro fra domanda e offerta di lavoro estivo dei giovani anche in eta' di obbligo scolastico.