Art. 17 
 
         Standard di qualita' familiare e carta dei servizi 
 
    1. Le organizzazioni pubbliche e private che intendono aderire al
distretto per la famiglia devono rispettare gli standard di  qualita'
familiare dei servizi erogati o implementare  i  processi  gestionali
definiti dalla Giunta provinciale con deliberazione. 
    2. Le organizzazioni pubbliche e private che  erogano  servizi  e
prestazioni a favore della  famiglia  secondo  quanto  stabilito  dal
comma 1  adottano  la  carta  dei  servizi  familiari,  per  tutelare
cittadini e famiglie garantendo la  trasparenza  nell'erogazione  dei
servizi. 
    3. La carta dei  servizi,  esposta  nei  luoghi  in  cui  avviene
l'erogazione   delle    prestazioni    e    comunque    adeguatamente
pubblicizzata, esplica: 
      a) l'impegno espresso dall'organizzazione; 
      b)  le   caratteristiche   delle   prestazioni   erogate,   con
specificazione delle modalita' di accesso, degli orari e dei tempi di
erogazione; 
      c) i prezzi o le tariffe della prestazione; 
      d)  le  modalita'  e  le  procedure  per  la  presentazione  di
osservazioni e critiche; 
      e) ogni altro elemento utile ai fini di questo articolo. 
    4. La Giunta  provinciale  con  deliberazione  puo'  adottare  lo
schema generale di riferimento per  la  redazione  e  l'aggiornamento
dellacarta dei servizi familiari. 
    5. Per le finalita' del comma 1 la  concessione  di  agevolazioni
previste dalle leggi di settore puo' essere subordinata,  inoltre,  a
una gestione  dei  servizi  erogati  orientata  alle  esigenze  delle
famiglie. pena la revoca totale o parziale del contributo.