Art. 17 Standard di qualita' familiare e carta dei servizi 1. Le organizzazioni pubbliche e private che intendono aderire al distretto per la famiglia devono rispettare gli standard di qualita' familiare dei servizi erogati o implementare i processi gestionali definiti dalla Giunta provinciale con deliberazione. 2. Le organizzazioni pubbliche e private che erogano servizi e prestazioni a favore della famiglia secondo quanto stabilito dal comma 1 adottano la carta dei servizi familiari, per tutelare cittadini e famiglie garantendo la trasparenza nell'erogazione dei servizi. 3. La carta dei servizi, esposta nei luoghi in cui avviene l'erogazione delle prestazioni e comunque adeguatamente pubblicizzata, esplica: a) l'impegno espresso dall'organizzazione; b) le caratteristiche delle prestazioni erogate, con specificazione delle modalita' di accesso, degli orari e dei tempi di erogazione; c) i prezzi o le tariffe della prestazione; d) le modalita' e le procedure per la presentazione di osservazioni e critiche; e) ogni altro elemento utile ai fini di questo articolo. 4. La Giunta provinciale con deliberazione puo' adottare lo schema generale di riferimento per la redazione e l'aggiornamento dellacarta dei servizi familiari. 5. Per le finalita' del comma 1 la concessione di agevolazioni previste dalle leggi di settore puo' essere subordinata, inoltre, a una gestione dei servizi erogati orientata alle esigenze delle famiglie. pena la revoca totale o parziale del contributo.