Art. 18 Standard di qualita' familiare infrastrutturali 1. La Giunta provinciale puo' subordinare al rispetto di standard di qualita' familiare delle infrastrutture la concessione di agevolazioni previste dalle discipline dei settori economici per la costruzione o l'ammodernamento delle opere. 2. Gli standard di qualita' familiare previsti dal comma 1 consistono in requisiti infrastrutturali che consentono all'organizzazione di erogare servizi adeguati alle esigenze dei nuclei familiari e alle famiglie di poter fruire del servizio offerto. Con deliberazione la Giunta provinciale definisce gli standard e ne stabilisce anche le modalita' di raccordo con le discipline amministrative di settore. 3. Questo articolo si puo' applicare anche per disciplinare agevolazioni, comunque denominate, per specifici interventi realizzati da altri soggetti pubblici e privati.