Art. 18 
 
           Standard di qualita' familiare infrastrutturali 
 
    1. La Giunta provinciale puo' subordinare al rispetto di standard
di  qualita'  familiare  delle  infrastrutture  la   concessione   di
agevolazioni previste dalle discipline dei settori economici  per  la
costruzione o l'ammodernamento delle opere. 
    2. Gli standard  di  qualita'  familiare  previsti  dal  comma  1
consistono   in    requisiti    infrastrutturali    che    consentono
all'organizzazione di erogare  servizi  adeguati  alle  esigenze  dei
nuclei familiari  e  alle  famiglie  di  poter  fruire  del  servizio
offerto.  Con  deliberazione  la  Giunta  provinciale  definisce  gli
standard e ne stabilisce  anche  le  modalita'  di  raccordo  con  le
discipline amministrative di settore. 
    3. Questo articolo  si  puo'  applicare  anche  per  disciplinare
agevolazioni,   comunque   denominate,   per   specifici   interventi
realizzati da altri soggetti pubblici e privati.