Art. 2 Sistema integrato delle politiche familiari 1. Per realizzare le finalita' previste dall'articolo 1 la Provincia e gli enti locali promuovono l'adozione di politiche organiche e intersettoriali, orientano i propri strumenti di programmazione, indirizzano l'esercizio delle proprie funzioni, adottano criteri tesi a garantire il coordinamento, l'integrazione e l'unitarieta' delle proprie politiche. 2. In particolare la Provincia e gli enti locali promuovono azioni volte a: a) sostenere il diritto delle famiglie allo svolgimento delle loro funzioni sociali ed educative; b) agevolare la formazione di nuove famiglie sostenendole nella realizzazione dei loro progetti di vita familiare; c) promuovere il diritto alla vita in tutte le sue fasi e sostenere la natalita' offrendo alle famiglie e in particolare ai genitori sostegni economici, servizi e un contesto socio-culturale idoneo per consentire loro di non ridimensionare il proprio progetto di vita familiare; d) sostenere la corresponsabilita' dei genitori negli impegni di crescita e di educazione dei figli, riconoscendo l'importanza della maternita' e della paternita' per lo sviluppo psicofisico dei figli e l'equa distribuzione dei carichi familiari tra i coniugi in tutte le fasi del ciclo di vita familiare; e) favorire, nell'accesso e nella fruizione dei servizi di conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro, le famiglie nelle quali ciascun genitore lavora o e' impegnato nella ricerca attiva di un lavoro; f) sostenere l'attivita' di cura e di assistenza della famiglia nei confronti dei componenti del nucleo familiare e della rete parentale e amicale; g) promuovere la partecipazione attiva di cittadini e famiglie, singole o associate, nell'ambito dei principi di solidarieta', sussidiarieta' e auto-organizzazione; h) promuovere e attuare iniziative a favore della conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro e a favore della condivisione delle responsabilita' tra donne e uomini; i) valorizzare e sostenere l'associazionismo familiare, indirizzato anche a dare impulso a esperienze di auto-organizzazione; j) promuovere le iniziative d'informazione e formazione rivolte alle famiglie e ai genitori per un approfondimento delle loro funzioni e responsabilita' educative; k) abbattere le disuguaglianze generazionali e favorire lo sviluppo armonico del potenziale umano, nonche' l'acquisizione dell'autonomia da parte delle giovani generazioni; l) promuovere la creazione di reti di solidarieta' tra famiglie, amministrazioni pubbliche, terzo settore e altre organizzazioni, nonche' di forme di cittadinanza attiva dei giovani; m) realizzare un territorio socialmente responsabile, capace di rafforzare la coesione territoriale e di generare capitale sociale e relazionale per i cittadini e per le famiglie, anche tramite l'individuazione di specifici indicatori di benessere; n) promuovere il coinvolgimento delle organizzazioni sia lucrative che non lucrative secondo logiche distrettuali, per servizi e interventi verso i-bisogni e il benessere delle famiglie. 3. Le finalita' previste dall'art. 1 sono perseguite realizzando un sistema integrato degli interventi, che si attua mediante raccordi sinergici e strutturali tra le politiche abitative, dei trasporti, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, culturali, giovanili, ambientali e urbanistiche, della gestione del tempo, dello sport e del tempo libero, della ricerca e delle altre politiche che concorrono ad accrescere il benessere familiare. 4. La Provincia e gli enti locali promuovono la realizzazione di un sistema integrato delle politiche di prevenzione del disagio per la promozione del benessere delle famiglie. 5. La Provincia e gli enti locali, nell'attuazione degli interventi previsti da questa legge, promuovono la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e privati nei processi di pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione degli interventi. 6. Gli interventi definiti da questa legge che hanno ricadute dirette sullo svolgimento del rapporto di lavoro e sulle condizioni del mercato del lavoro sono definite previo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative operanti sul territorio provinciale.