Art. 2 
 
             Sistema integrato delle politiche familiari 
 
    1. Per  realizzare  le  finalita'  previste  dall'articolo  1  la
Provincia e  gli  enti  locali  promuovono  l'adozione  di  politiche
organiche  e  intersettoriali,  orientano  i  propri   strumenti   di
programmazione,  indirizzano  l'esercizio  delle  proprie   funzioni,
adottano criteri tesi a garantire il coordinamento, l'integrazione  e
l'unitarieta' delle proprie politiche. 
    2. In particolare la  Provincia  e  gli  enti  locali  promuovono
azioni volte a: 
      a) sostenere il diritto delle famiglie allo  svolgimento  delle
loro funzioni sociali ed educative; 
      b) agevolare la formazione di nuove famiglie sostenendole nella
realizzazione dei loro progetti di vita familiare; 
      c) promuovere il diritto alla vita  in  tutte  le  sue  fasi  e
sostenere la natalita' offrendo alle famiglie  e  in  particolare  ai
genitori sostegni economici, servizi e  un  contesto  socio-culturale
idoneo per consentire loro di non ridimensionare il proprio  progetto
di vita familiare; 
      d) sostenere la corresponsabilita' dei genitori  negli  impegni
di crescita e di  educazione  dei  figli,  riconoscendo  l'importanza
della maternita' e della paternita' per lo sviluppo  psicofisico  dei
figli e l'equa distribuzione dei carichi familiari tra i  coniugi  in
tutte le fasi del ciclo di vita familiare; 
      e) favorire, nell'accesso e  nella  fruizione  dei  servizi  di
conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro, le  famiglie
nelle quali ciascun genitore lavora  o  e'  impegnato  nella  ricerca
attiva di un lavoro; 
      f) sostenere l'attivita' di cura e di assistenza della famiglia
nei confronti dei  componenti  del  nucleo  familiare  e  della  rete
parentale e amicale; 
      g) promuovere la partecipazione attiva di cittadini e famiglie,
singole  o  associate,  nell'ambito  dei  principi  di  solidarieta',
sussidiarieta' e auto-organizzazione; 
      h) promuovere e attuare iniziative a favore della conciliazione
tra i  tempi  familiari  e  i  tempi  di  lavoro  e  a  favore  della
condivisione delle responsabilita' tra donne e uomini; 
      i)  valorizzare  e   sostenere   l'associazionismo   familiare,
indirizzato anche a dare impulso a esperienze di auto-organizzazione; 
      j) promuovere le iniziative d'informazione e formazione rivolte
alle famiglie  e  ai  genitori  per  un  approfondimento  delle  loro
funzioni e responsabilita' educative; 
      k) abbattere le  disuguaglianze  generazionali  e  favorire  lo
sviluppo  armonico  del  potenziale  umano,  nonche'   l'acquisizione
dell'autonomia da parte delle giovani generazioni; 
      l)  promuovere  la  creazione  di  reti  di  solidarieta'   tra
famiglie,  amministrazioni   pubbliche,   terzo   settore   e   altre
organizzazioni, nonche' di forme di cittadinanza attiva dei giovani; 
      m) realizzare un territorio socialmente responsabile, capace di
rafforzare la coesione territoriale e di generare capitale sociale  e
relazionale  per  i  cittadini  e  per  le  famiglie,  anche  tramite
l'individuazione di specifici indicatori di benessere; 
      n)  promuovere  il  coinvolgimento  delle  organizzazioni   sia
lucrative che non lucrative secondo logiche distrettuali, per servizi
e interventi verso i-bisogni e il benessere delle famiglie. 
    3. Le finalita' previste dall'art. 1 sono perseguite  realizzando
un sistema integrato degli interventi, che si attua mediante raccordi
sinergici e strutturali tra le politiche  abitative,  dei  trasporti,
dell'educazione, dell'istruzione, della  formazione  professionale  e
del lavoro, culturali, giovanili, ambientali  e  urbanistiche,  della
gestione del tempo, dello sport e del tempo libero, della  ricerca  e
delle altre politiche  che  concorrono  ad  accrescere  il  benessere
familiare. 
    4. La Provincia e gli enti locali promuovono la realizzazione  di
un sistema integrato delle politiche di prevenzione del  disagio  per
la promozione del benessere delle famiglie. 
    5.  La  Provincia  e  gli  enti  locali,  nell'attuazione   degli
interventi previsti da questa legge, promuovono la  partecipazione  e
il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e privati nei processi
di  pianificazione,  organizzazione,  gestione  e  valutazione  degli
interventi. 
    6. Gli interventi definiti da questa  legge  che  hanno  ricadute
dirette sullo svolgimento del rapporto di lavoro e  sulle  condizioni
del mercato del lavoro  sono  definite  previo  coinvolgimento  delle
organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
maggiormente rappresentative operanti sul territorio provinciale.