Art. 20 Promozione e sostegno dell'associazionismo familiare 1. Per incentivare e valorizzare le reti primarie di solidarieta' la Provincia coinvolge l'associazionismo familiare e le organizzazioni del privato sociale nella pianificazione, gestione e valutazione delle politiche familiari. 2. La Provincia in particolare valorizza le associazioni familiari e le organizzazioni del privato sociale che: a) organizzano e attivano esperienze di associazionismo per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare nonche' la solidarieta' intergenerazionale; b) promuovono iniziative di sensibilizzazione e di formazione delle famiglie e nello specifico dei genitori per lo svolgimento dei loro compiti sociali ed educativi. 3. La Provincia puo' concedere contributi, fino all'80 per cento della spesa ammessa, per sostenere spese di funzionamento delle associazioni di famiglie iscritte all'albo delle organizzazioni di volontariato previsto dall'art. 3 della legge provinciale sul volontariato. 4. La Provincia inoltre sostiene, nei limiti e con i criteri e le modalita' stabilite dalla Giunta provinciale, le associazioni familiari regolarmente iscritte all'albo delle organizzazioni di volontariato che tra l'altro svolgono attivita' formative relative: a) alla vita di coppia, alle competenze educative genitoriali per l'esercizio consapevole e responsabile della maternita' e paternita'; b) alla cultura dell'accoglienza familiare, dell'auto mutuo aiuto e della solidarieta' intergenerazionale e interculturale e ai progetti di coresidenza e di condominio solidale. 5. La Provincia promuove la rappresentativita' dell'associazionismo familiare in organi consultivi trattano tematiche attinenti politiche familiari.