Art. 20 
 
        Promozione e sostegno dell'associazionismo familiare 
 
    1. Per incentivare e valorizzare le reti primarie di solidarieta'
la   Provincia   coinvolge   l'associazionismo   familiare    e    le
organizzazioni del privato sociale nella pianificazione,  gestione  e
valutazione delle politiche familiari. 
    2.  La  Provincia  in  particolare  valorizza   le   associazioni
familiari e le organizzazioni del privato sociale che: 
      a) organizzano e attivano  esperienze  di  associazionismo  per
favorire il mutuo aiuto nel lavoro  domestico  e  di  cura  familiare
nonche' la solidarieta' intergenerazionale; 
      b) promuovono iniziative di sensibilizzazione e  di  formazione
delle famiglie e nello specifico dei genitori per lo svolgimento  dei
loro compiti sociali ed educativi. 
    3. La Provincia puo' concedere contributi, fino all'80 per  cento
della spesa ammessa,  per  sostenere  spese  di  funzionamento  delle
associazioni di famiglie iscritte all'albo  delle  organizzazioni  di
volontariato  previsto  dall'art.  3  della  legge  provinciale   sul
volontariato. 
    4. La Provincia inoltre sostiene, nei limiti e con i criteri e le
modalita'  stabilite  dalla  Giunta  provinciale,   le   associazioni
familiari regolarmente  iscritte  all'albo  delle  organizzazioni  di
volontariato che tra l'altro svolgono attivita' formative relative: 
      a) alla vita di coppia, alle competenze  educative  genitoriali
per  l'esercizio  consapevole  e  responsabile  della  maternita'   e
paternita'; 
      b) alla cultura  dell'accoglienza  familiare,  dell'auto  mutuo
aiuto e della solidarieta' intergenerazionale e interculturale  e  ai
progetti di coresidenza e di condominio solidale. 
    5.    La     Provincia     promuove     la     rappresentativita'
dell'associazionismo  familiare   in   organi   consultivi   trattano
tematiche attinenti politiche familiari.