Art. 22 
 
                Consulta provinciale per la famiglia 
 
    1. E' istituita la  consulta  provinciale  per  la  famiglia.  La
consulta ha durata corrispondente alla  legislatura  provinciale,  e'
nominata dalla Giunta provinciale ed e' composta da: 
      a) il direttore provinciale per la famiglia, la natalita' e  le
politiche giovanili; 
      b) due rappresentanti designati dal  Consiglio  provinciale  di
cui uno designato dalle minoranze; 
      c) un rappresentante designato dal  Consiglio  delle  autonomie
locali; 
      d)  cinque  rappresentanti   espressione   dell'associazionismo
familiare, di cui uno espressione dell'associazionismo  familiare  di
secondo livello e uno del terzo settore. 
    2. La consulta elegge tra i propri  componenti  il  presidente  e
approva un regolamento per il suo  funzionamento  e  l'organizzazione
dei lavori. 
    3. La consulta svolge i seguenti compiti: 
      a)  favorisce  lo  svolgimento   coordinato   delle   attivita'
attinenti alle finalita' di questa legge; 
      b)  formula  proposte  ed  esprime  pareri   in   ordine   alla
predisposizione  degli  atti  di  programmazione  provinciale  aventi
ricaduta sulle politiche per la famiglia; 
      c)  svolge  attivita'  di   monitoraggio   sull'adeguatezza   e
sull'efficacia delle politiche  familiari  e  genitoriali  realizzate
dalla Provincia e dagli enti locali, tenendo conto degli esiti  della
valutazione di impatto familiare; 
      d) esprime parere obbligatorio  sulle  proposte  legislative  e
sugli  di  natura  regolamentare  riguardanti  le  politiche  per  la
famiglia; 
      e) analizza l'evolversi delle condizioni di vita della famiglia
attraverso l'acquisizione di informazioni, studi,  ricerche,  nonche'
dati statistici, economici e finanziari elaborati da enti pubblici  e
privati; 
      f)  promuove  iniziative  e   manifestazioni   di   particolare
interesse attinenti alle finalita' di questa legge. 
    4. La consulta puo' articolarsi in sezioni o  gruppi  di  lavoro,
procedere a consultazioni e audizioni, richiedere pareri e relazioni,
promuovere ricerche e studi su questioni di sua  competenza.  Per  le
tematiche attinenti alla conciliazione famiglia - lavoro la  consulta
richiede parere obbligatorio alla commissione provinciale per le pari
opportunita' fra uomo e donna. 
    5.  La  segreteria  della   consulta   e'   svolta   dall'Agenzia
provinciale per la famiglia, la natalita' e le politiche giovanili. 
    6. La partecipazione alla consulta e' .gratuita,  fatti  salvi  i
rim borsi e le indentita' previste vigente normativa  provinciale  in
materia.