Art. 22 Consulta provinciale per la famiglia 1. E' istituita la consulta provinciale per la famiglia. La consulta ha durata corrispondente alla legislatura provinciale, e' nominata dalla Giunta provinciale ed e' composta da: a) il direttore provinciale per la famiglia, la natalita' e le politiche giovanili; b) due rappresentanti designati dal Consiglio provinciale di cui uno designato dalle minoranze; c) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali; d) cinque rappresentanti espressione dell'associazionismo familiare, di cui uno espressione dell'associazionismo familiare di secondo livello e uno del terzo settore. 2. La consulta elegge tra i propri componenti il presidente e approva un regolamento per il suo funzionamento e l'organizzazione dei lavori. 3. La consulta svolge i seguenti compiti: a) favorisce lo svolgimento coordinato delle attivita' attinenti alle finalita' di questa legge; b) formula proposte ed esprime pareri in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione provinciale aventi ricaduta sulle politiche per la famiglia; c) svolge attivita' di monitoraggio sull'adeguatezza e sull'efficacia delle politiche familiari e genitoriali realizzate dalla Provincia e dagli enti locali, tenendo conto degli esiti della valutazione di impatto familiare; d) esprime parere obbligatorio sulle proposte legislative e sugli di natura regolamentare riguardanti le politiche per la famiglia; e) analizza l'evolversi delle condizioni di vita della famiglia attraverso l'acquisizione di informazioni, studi, ricerche, nonche' dati statistici, economici e finanziari elaborati da enti pubblici e privati; f) promuove iniziative e manifestazioni di particolare interesse attinenti alle finalita' di questa legge. 4. La consulta puo' articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro, procedere a consultazioni e audizioni, richiedere pareri e relazioni, promuovere ricerche e studi su questioni di sua competenza. Per le tematiche attinenti alla conciliazione famiglia - lavoro la consulta richiede parere obbligatorio alla commissione provinciale per le pari opportunita' fra uomo e donna. 5. La segreteria della consulta e' svolta dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalita' e le politiche giovanili. 6. La partecipazione alla consulta e' .gratuita, fatti salvi i rim borsi e le indentita' previste vigente normativa provinciale in materia.