Art. 23 Auto-organizzazione delle famiglie e progetti sperimentali 1. In risposta ai-bisogni della comunita' di riferimento e ad integrazione dei servizi previsti daWart. 9 esistenti sul territorio, la Provincia sostiene il principio dell'autoorganizzazione familiare e valorizza il ruolo attivo delle famiglie auto-organizzate nell'elaborazione e nella realizzazione di progetti solidaristici. 2. La Provincia sostiene la sperimentazione da parte delle associazioni familiari previste dall'art. 20 di progetti relativi alle fasce di eta' al di fuori di quella zero-tre anni, secondo quanto stabilito 10. 3. La Provincia, con le modalita' stabilite dall'art. 313, commi 1, 2, 3 e 4, della legge provinciale sulle politiche sociali, puo' concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammessa per la realizzazione delle attivita' previste dal comma 1 e fino all'100 per cento per la realizzazione delle attivita' indicate nel comma 2, progettate e gestite anche in collaborazione con altri soggetti del terzo settore.