Art. 23 
 
     Auto-organizzazione delle famiglie e progetti sperimentali 
 
    1. In risposta ai-bisogni della comunita'  di  riferimento  e  ad
integrazione dei servizi previsti daWart. 9 esistenti sul territorio,
la Provincia sostiene il principio dell'autoorganizzazione  familiare
e  valorizza  il  ruolo  attivo   delle   famiglie   auto-organizzate
nell'elaborazione e nella realizzazione di progetti solidaristici. 
    2. La  Provincia  sostiene  la  sperimentazione  da  parte  delle
associazioni familiari previste dall'art.  20  di  progetti  relativi
alle fasce di eta' al di  fuori  di  quella  zero-tre  anni,  secondo
quanto stabilito 10. 
    3. La Provincia, con le modalita' stabilite dall'art. 313,  commi
1, 2, 3 e 4, della legge provinciale sulle  politiche  sociali,  puo'
concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammessa per la
realizzazione delle attivita' previste dal comma 1 e fino all'100 per
cento per la realizzazione delle  attivita'  indicate  nel  comma  2,
progettate e gestite anche in collaborazione con altri  soggetti  del
terzo settore.