Art. 24 Rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche familiari 1. La Provincia pubblica con cadenza biennale il rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche strutturali per il benessere familiare e per la natalita'. 2. Il rapporto e' lo strumento di rendicontazione provinciale sullo stato di attuazione delle politiche familiari e riporta le seguenti informazioni: a) l'evoluzione nel tempo delle condizioni economiche e sociali delle famiglie residenti nel territorio trentino, con l'evidenziazione delle aree di particolare disagio; b) le modalita' e le risorse impiegate per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, con particolare riguardo a quelli finalizzati al sostegno dei progetti di vita delle dei tempi del territorio e alla promozione familiare, e le eventuali criticita' emerse nella realizzazione di questi interventi; c) il funzionamento del distretto per la famiglia, con la descrizione dei soggetti che vi aderiscono e degli strumenti di collaborazione e raccordo istituzionale adottati al fine di dar vita ad un sistema integrato per le politiche familiari; d) gli esiti derivanti dall'applicazione del sistema; e) l'operativita' e l'utilizzo, ai fini di programmazione e indirizzo, del sistema informativo per le politiche familiari; f) la valutazione dell'impatto sulle condizioni di vita delle famiglie prodotto dalle principali politiche strutturali elencate nell'art. 3. 3. Il rapporto e' predisposto dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalita' e le politiche giovanili e, dopo l'approvazione da parte della Giunta provinciale, e' inviato al Consiglio provinciale ai fini previsti dall'art. 39. 4. La Provincia stabilisce le modalita' per la redazione del rapporto, comprese quelle per il coinvoigimento dei soggetti pubblici e privati, delle strutture organizzative provinciali competenti e le metodologie di valutazione degli interventi.