Art. 25 
 
      Coordinamento delle provinciali in favore della famiglia 
 
    1. L'Agenzia provinciale per  la  famiglia,  la  natalita'  e  le
politiche  giovanili  ha  funzioni  propositive  e   consultive   nei
confronti della Giunta provinciale. 
    2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le
materie nelle quali le strutture  provinciali  competenti  richiedono
parere obbligatorio all'agenzia, da  esprimere  entro  trenta  giorni
dalla richiesta, decorsi i quali il parere s'intende favorevole.