Art. 25 Coordinamento delle provinciali in favore della famiglia 1. L'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalita' e le politiche giovanili ha funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta provinciale. 2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le materie nelle quali le strutture provinciali competenti richiedono parere obbligatorio all'agenzia, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere s'intende favorevole.